Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari è regolato dal decreto legislativo 461/97,
che dalla sua entrata in vigore, il 1° luglio 1998, ha introdotto la distinzione
tra i
redditi da capitale e i redditi diversi:
Redditi da capitale
Sono gli
interessi (da Titoli di Stato, Obbligazioni, ecc.) e gli altri
proventi derivanti da rapporti aventi per oggetto l'impiego di
capitali, con l'esclusione di quelli che possono generare sia
guadagni sia perdite in relazione ad eventi incerti. I redditi di
capitale sono di norma assoggettati a tassazione del 12.5% (del 27%
se l'investimento ha durata inferiore ai 18 mesi, con l'esclusione
dei Titoli
di Stato).
Redditi diversi o guadagni da capitale
(capital gain)
Sono le plusvalenze e gli altri redditi
incerti anche nell'esistenza, ovvero generati da negoziazione di
titoli e di diritti, quali cessione di partecipazioni, cessioni a
termine di valute o contratti assimilati, plusvalenze derivanti
dalla cessione a pronti o a termine di titoli, comprese le
obbligazioni. I guadagni da capitale sono tassati sulla differenza
tra minusvalenze e plusvalenze, ovvero su differenziali positivi e
altri proventi, e le minusvalenze e differenziali negativi. Questi
guadagni sono tassati con un'imposta sostitutiva del 12,5% (con
riduzione, nel caso di risparmio gestito, delle commissioni e degli
oneri di gestione). La tassazione è invece del 27% se si considerano
le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate.
Il decreto consente agli investitori di scegliere fra tre
diversi regimi impositivi.
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Regime della dichiarazione: è il regime ordinario
d'applicazione dell'imposta e si caratterizza per la tassazione
delle plusvalenze e dei redditi finanziari diversi, al momento del
realizzo, con applicazione di un'imposizione sostitutiva dovuta
dal contribuente direttamente in dichiarazione (con applicazione
di un coefficiente correttivo, equalizzatore, nell'ipotesi che i
titoli siano stati posseduti per più di 12 mesi) nonché dalla
compensazione fra plusvalenze e minusvalenze con riporto a nuovo
delle minusvalenze eccedenti fino al quarto anno.
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Regime del risparmio amministrato: si applica in
presenza di un rapporto di custodia e amministrazione titoli, ed è
caratterizzato dalla tassazione delle plusvalenze realizzate sulle
singole operazioni e con applicazione di un'imposizione
sostitutiva ad opera degli intermediari presso i quali i titoli e
gli altri strumenti sono depositati. E' possibile anche in questo
caso riportare le minusvalenze a nuovo per un massimo di quattro
anni. Tale regime permette al contribuente di mantenere
l'anonimato.
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Regime del risparmio gestito: si applica in presenza di
un rapporto di gestioni patrimoniali in valori mobiliari e prevede
la tassazione del risultato netto riguardante i redditi imputati
al patrimonio gestito secondo maturazione; l'eventuale risultato
negativo è riportato a nuovo per un massimo di quattro anni. Anche
in questo caso è l'intermediario che diviene sostituto d'imposta.
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Vediamo quali sono i vantaggi e
gli svantaggi relativi ai tre regimi:
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Nel primo caso la tassazione avviene in sede di dichiarazione
dei redditi, e dunque la situazione del contribuente è monitorata
dal Fisco. Inoltre l'obbligo di produrre autonomamente tutta la
documentazione può creare difficoltà e perdita di tempo per il
contribuente (si noti che questi dovrà applicare l'equalizzatore
per rendere equivalente l'imposizione a quella che si otterrebbe
considerando il maturato). La compensazione tra utili e perdite è
circoscritta ai redditi diversi, non essendo cioè estensibile ai
redditi da capitale. E' possibile recuperare fiscalmente le
commissioni di gestione pagate all'intermediario.
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Gli intermediari applicano direttamente le imposte per la
tassazione dei redditi diversi e da capitale, cosicché il
contribuente è sollevato da qualsiasi adempimento tributario; ciò
comporta anche l'anonimato nei confronti dell'amministrazione
finanziaria. Anche qui non è consentito compensare i redditi
diversi con redditi da capitale. Le spese di custodia e
amministrazione non sono fiscalmente deducibili. Si applica
l'equalizzatore.
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Il risparmio gestito consente
l'anonimato nei confronti dell'amministrazione, in quanto
l'imposta sostitutiva è a titolo definitivo. Sono deducibili tutti
gli oneri che gli intermediari sono dovuti ad applicare. E'
possibile la compensazione tra componenti positivi e negativi
derivanti da redditi diversi e da capitale.
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