Codice di autodisciplina dell’Associazione Bancaria
Italiana (A.B.I.)
DEFINIZIONI
accordi di retrocessione:
indica, qualunque accordo, verbale o scritto, che
abbia ad oggetto, anche indiretto, retrocessioni di corrispettivi
per la prestazione di servizi;
CONSOB:
indica la Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa, istituita con legge 7 giugno 1974, n. 216.
gruppo:
indica i soggetti indicati dalle autorità di
vigilanza ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Decreto Legislativo
23 luglio 1996, n. 415.
intermediario:
indica i soggetti elencati all’articolo 2, comma 1,
lettera g), del regolamento.
investitore:
indica genericamente tutti i soggetti a cui la
banca presta uno o più servizi.
operatore qualificato:
indica, tra gli investitori, i soggetti elencati
nel comma 2, dell’articolo 8, del regolamento.
procedure:
indica l’insieme delle disposizioni interne dirette
a disciplinare la prestazione dei servizi.
regolamento:
indica il Regolamento sulla prestazione dei servizi
di investimento e dei servizi accessori, approvato dalla Consob con
delibera n. 10943, del 30 settembre 1997 e successive modificazioni
ed integrazioni.
restricted list:
indica la predisposizione di un elenco di emittenti
di strumenti finanziari quotati per i quali l’intermediario pone dei
limiti (parziali o totali) all’attività svolta dalle strutture
preposte allo svolgimento dei servizi d’investimento.
retrocessione:
indica la restituzione alla banca, di parte o di
tutto il corrispettivo pagato ad un altro intermediario per la
prestazione di un servizio e addebitato all’investitore.
servizi:
indica i servizi di investimento e accessori
disciplinati dal regolamento approvato dalla Consob con delibera n.
10943, del 30 settembre 1997 e successive modificazioni ed
integrazioni.
strumenti derivati:
indica i contratti e le combinazioni di contratti,
elencati nell’articolo 1, comma 1, lettere da f) a j),
del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 e successive
modifiche e integrazioni, nonché le eventuali nuove categorie
individuate dal Ministro del Tesoro, ai sensi dell’articolo 2, comma
3, del medesimo decreto legislativo.
watch list:
indica la predisposizione di un elenco di emittenti
di strumenti finanziari quotati, relativamente ai quali
l’intermediario sia in possesso di informazioni confidenziali. Sugli
strumenti facenti parte del suddetto elenco l’intermediario
attribuisce ad una propria struttura il compito di monitorare
temporaneamente l’attività svolta dalle strutture preposte allo
svolgimento dei servizi d’investimento.
1. Comportamenti di amministratori, sindaci,
direttori generali, dipendenti, collaboratori esterni e promotori
finanziari dell’intermediario
1.1 Obblighi di riservatezza
1. Gli amministratori, i sindaci, i direttori
generali, i dipendenti degli intermediari sono tenuti a mantenere la
riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite
dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della
propria funzione. Essi pertanto non possono rivelare a terzi o fare
uso improprio delle informazioni riservate di cui siano venuti a
conoscenza.
Le suddette informazioni ove contenute nei supporti
del sistema informatico dell’intermediario devono essere
protette.
2. Le informazioni aventi carattere confidenziale
possono essere diffuse nell’ambito delle strutture ed uffici
dell’intermediario solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva
necessità di conoscerle per motivi di lavoro.
3. I precedenti commi si applicano anche nei
confronti dei collaboratori esterni e dei promotori finanziari.
4. L’inosservanza dei precedenti commi da parte di
dipendenti dell’intermediario può comportare l’applicazione delle
sanzioni di tipo disciplinare previste dalle vigenti norme
contrattuali.
1.2 Operazioni personali
1. Gli amministratori, i sindaci, i direttori
generali, i dipendenti, i collaboratori esterni e i promotori
finanziari dell’intermediario non possono utilizzare informazioni
confidenziali ricevute dagli investitori o di cui comunque
dispongano in ragione delle proprie funzioni, per effettuare
operazioni personali, anche per interposta persona.
2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 è
vietato:
* effettuare in contropartita con i clienti
operazioni su strumenti finanziari per proprio conto, anche per
interposta persona;
* effettuare operazioni su strumenti finanziari
derivati, salvo quelli consentiti dall’intermediario.
3. Gli addetti alle strutture che svolgono servizi
d’investimento e alle relative aree di supporto possono effettuare
operazioni personali in strumenti finanziari solo entro i limiti
fissati dall’intermediario, salva specifica autorizzazione.
4. I dipendenti devono attenersi alle disposizioni
del presente codice e a quelle emanate dall’intermediario di
appartenenza anche nel caso di operazioni effettuate a titolo
personale presso altri intermediari.
5. Tutte le transazioni di carattere contabile
relative ai servizi di investimento che prevedono anche imputazioni
su rapporti dei quali il dipendente sia titolare, contitolare o
delegato dovranno essere eseguite da altro dipendente ovvero secondo
le modalità stabilite dall’intermediario.
6. Al dipendente dell’intermediario è vietato
effettuare operazioni nelle quali egli abbia un interesse personale
in conflitto con quello dell’investitore. Il dipendente che, con
riguardo a determinate valutazioni o atti afferenti alle proprie
mansioni, ritenga di trovarsi in conflitto di interessi, ne dà
notizia ai propri responsabili i quali valutano l’opportunità di
sollevare il dipendente dallo specifico incarico. Lo stesso divieto
si applica agli amministratori, sindaci, direttori generali,
collaboratori esterni dell’intermediario.
7. L’inosservanza dei precedenti commi da parte di
dipendenti dell’intermediario può comportare l’applicazione delle
sanzioni di tipo disciplinare previste dalle vigenti norme
contrattuali.
1.3 Procuratori o incaricati dagli investitori
1. Agli intermediari autorizzati è vietato
stipulare contratti, stabilire rapporti, eseguire disposizioni o
effettuare operazioni con investitori che intendano a tale scopo
avvalersi di procuratori o incaricati se questi sono amministratori,
sindaci, dipendenti, collaboratori o promotori finanziari degli
intermediari stessi.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica
qualora l’investitore sia coniuge o convivente, parente o affine
sino al quarto grado del procuratore o dell’incaricato.
3. Agli amministratori, sindaci, dipendenti,
collaboratori esterni e promotori finanziari degli intermediari è
fatto divieto di accettare le procure e gli incarichi di cui al
comma 1.
1.4 Rapporti con la stampa e comunicazioni
esterne
1. I rapporti con la stampa e con gli altri mezzi
di comunicazione di massa sono riservati ad una funzione
aziendale.
2. In ogni caso le comunicazioni esterne debbono
svolgersi secondo le procedure preventivamente fissate
dall’intermediario.
1.5 Rapporti con altri soggetti esterni
1. I rapporti degli intermediari con le pubbliche
amministrazioni, le organizzazioni politiche e sindacali e con gli
altri soggetti esterni devono svolgersi con la massima correttezza,
integrità, imparzialità e indipendenza, evitando anche di dare
l’impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della
controparte o di richiedere trattamenti di favore.
2. Nei suddetti rapporti ed in quelli con gli
investitori è vietato promettere, erogare o ricevere favori, somme e
benefici di altra natura allorché siano finalizzati ad ottenere
vantaggi impropri.
2. Organizzazione interna
2.1 Informazioni confidenziali
Gli intermediari predispongono procedure volte a
garantire la riservatezza delle informazioni confidenziali acquisite
nello svolgimento dei servizi di investimento.
2.2 Controlli e restrizioni sull’attività
Gli intermediari che, nello svolgimento
dell’attività di consulenza in materia di finanza di impresa,
entrino in possesso di informazioni confidenziali relative ad
emittenti di strumenti finanziari quotati, istituiscono, forme di
controllo (watch list) sulle operazioni effettuate dagli stessi
intermediari nello svolgimento dei servizi di investimento. In casi
particolari tali forme di controllo possono tradursi in restrizioni
(restricted list) sull’attività svolta.
2.3 Servizi accessori
Ferma l’osservanza delle regole di organizzazione
amministrativa e contabile previste dal Regolamento della Banca
d’Italia del 30 settembre 1997 in materia di "servizio di gestione",
gli intermediari definiscono assetti organizzativi e predispongono
procedure:
a) atti a prevenire — al loro interno e
nell’ambito del gruppo di appartenenza — lo scambio di informazioni
confidenziali tra la struttura addetta alla consulenza in materia di
finanza d’impresa e le aree preposte allo svolgimento dei servizi
d’investimento e dei servizi accessori;
b) idonei ad assicurare la neutralità del
supporto fornito dalla struttura di analisi e ricerca nei confronti
dell’esterno e delle altre strutture che prestano servizi
d’investimento.
2.4 Funzione di controllo interno
Gli intermediari si dotano di una funzione di
controllo interno che opera secondo adeguati standards
professionali. In particolare e ferma l’integrale osservanza dalla
regolamentazione vigente essi si assicurano che:
a) coloro ai quali vengono attribuiti i compiti
di controllo interno dispongano di adeguata esperienza e
professionalità;
b) la funzione di controllo interno operi con
risorse e strumenti adeguati ai volumi ed alla complessità
dell’attività da assoggettare a controllo;
c) le attività di controllo vengano pianificate
regolarmente, indirizzate verso le aree caratterizzate da maggior
rischio aziendale e svolte con la massima cura e diligenza;
d) le attività di controllo vengano
adeguatamente documentate al fine di supportare gli esiti delle
verifiche e le raccomandazioni fatte;
e) i responsabili delle strutture vengano
tempestivamente portati a conoscenza di eventuali problematiche da
affrontare con riferimento alla normativa sui servizi di
investimento.
2.5 Formazione ed aggiornamento dei dipendenti e
collaboratori
Gli intermediari provvedono affinché i propri
dipendenti e collaboratori siano idonei alle funzioni da svolgere e
professionalmente qualificati. Essi curano altresì costantemente
l’aggiornamento professionale dei dipendenti stessi.
2.6 Promotori finanziari
I principi stabiliti dal codice di condotta per i
dipendenti ed i collaboratori valgono anche per i promotori
finanziari, agenti o mandatari dell’intermediario.
3. Rapporti con gli investitori
3.1 Informazioni agli investitori
Fermo il rispetto degli obblighi informativi
previsti dalla regolamentazione vigente, l’intermediario tiene a
disposizione della clientela adeguata documentazione illustrativa
relativamente ai servizi offerti.
Il personale incaricato illustra altresì
all’investitore la natura ed i rischi delle operazioni e dei servizi
specificamente richiesti.
3.2 Retrocessioni di commissioni
L’intermediario informa gli investitori in merito
ad eventuali accordi di retrocessione dell’intermediario medesimo o
di altra società del gruppo, che comportino per il beneficiario
della retrocessione l’impegno ad assicurare all’altra parte un
determinato volume d’affari.
3.3 Operazioni non adeguate
Ferma l’osservanza di quanto disposto dall’art. 6
del regolamento Consob cit., nel caso in cui l’investitore non
fornisca le informazioni richieste dall’intermediario, il personale
incaricato valuta comunque le caratteristiche dell’investitore sulla
base di:
• patrimonio conferito per l’esecuzione del
servizio, e/o
• disponibilità del cliente presso l’intermediario,
e/o
• evoluzione di eventuali precedenti rapporti.
3.4 Operatori qualificati
Gli articoli 3.1 e 3.3 non si applicano nei
rapporti con operatori qualificati.
4. Norme di attuazione e finali
Il presente codice deliberato dall’ABI è, ai sensi
dell’art. 4 dello Statuto dell’ABI, accettato dalla banca.
La banca si impegna quindi a rispettarlo ed a farlo
rispettare ed è consapevole che l’inosservanza delle norme del
presente codice equivale, ai sensi del ricordato articolo 4 dello
Statuto dell’ABI, ad un’inosservanza degli obblighi statutari con la
conseguente applicazione delle previste sanzioni da parte del
Consiglio dell’Associazione.
Ogni modifica al presente codice sarà disposta
attraverso specifica delibera del Comitato Esecutivo
dell’Associazione e sarà portata a conoscenza delle banche mediante
comunicazione scritta, nella quale saranno indicati anche i termini
per l’entrata in vigore delle
modifiche.
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