Codice deontologico di autodisciplina dei promotori
finanziari
Approvato dall’A.N.A.S.F. nell’aprile 1999
Principi generali
1.
— Il promotore finanziario pone l’interesse
pubblico al di sopra del proprio interesse.
2. — Il promotore finanziario rispetta tutte le
norme di condotta professionale prescritte dal presente Codice
deontologico e non tollera, né direttamente né indirettamente,
azioni e comportamenti vietati dal Codice stesso.
3.
— Il promotore finanziario che venisse a
conoscenza di violazioni di leggi, regolamenti o norme che tutelano
il corretto esercizio della professione deve darne comunicazione
all’Autorità o all’Organismo di vigilanza competente.
Regole di condotta
Il promotore finanziario si comporta con diligenza,
correttezza e trasparenza in tutti gli ambiti della sua attività e
nei rapporti con i suoi interlocutori professionali e
istituzionali.
Dovere di diligenza
1.
— Il promotore finanziario ha il dovere di
conoscere e rispettare tutte le disposizioni legislative e
regolamentari che disciplinano la sua attività.
2. — Nello svolgimento della sua attività il
promotore finanziario persegue standard di alta professionalità. Un
elevato grado di attenzione, precisione, scrupolo e competenza
caratterizza tutti i suoi atti nell’esercizio della professione.
3.
— Per garantirsi i necessari livelli di
competenza, il promotore finanziario cura costantemente la propria
formazione e il proprio aggiornamento professionale, anche
integrando le iniziative assunte dall’intermediario abilitato per
cui opera.
Dovere di correttezza
Il comportamento del promotore finanziario e sempre
conforme a elevati standard di correttezza professionale, anche
quando questo non sia espressamente e puntualmente prescritto da
norme legislative o regolamentari.
Dovere di trasparenza
Il promotore finanziario ha il dovere della
trasparenza. Fatta salva la ragionevole salvaguardia dei propri
interessi e nel rispetto dei propri obblighi e diritti di
riservatezza, fornisce ai suoi interlocutori tutte le informazioni
in suo possesso necessarie alla salvaguardia dei loro interessi e
allo svolgimento dei loro compiti istituzionali.
Rapporti con i clienti
1.
— Il promotore finanziario persegue
l’interesse del cliente e si astiene da comportamenti in contrasto
con tale obiettivo.
2. — Non sono giustificati comportamenti
contrari all’interesse della clientela da parte del promotore
finanziario, anche se suggeriti o sollecitati dall’intermediario per
cui opera.
3.
— Il promotore finanziario ha l’obbligo di
informare il cliente sui costi reali, i benefici e i limiti dei
servizi e dei prodotti commercializzati e si astiene da affermazioni
fuorvianti sui risultati futuri dell’investimento.
4. — Il promotore finanziario presta assistenza
continuativa al cliente. È disponibile ad accogliere richieste di
informazioni, chiarimenti o consigli, indipendentemente dal fatto
che tale attività possa essere funzionale alla promozione di nuove
operazioni.
5.
— Il promotore finanziario non accoglie
richieste del cliente in contrasto con le norme del presente Codice
deontologico.
Rapporti con l’intermediario abilitato
1.
— Il promotore finanziario svolge la propria
attività nell’interesse dell’intermediario abilitato per il quale
opera con efficienza e leale collaborazione.
2. — Il promotore finanziario ha il dovere di
evitare comportamenti sleali anche dopo la cessazione del rapporto
con l’intermediario per il quale ha operato.
3.
— Il dovere del promotore finanziario di
operare nell’interesse dell’intermediario incontra il limite
dell’interesse del cliente. Pertanto il promotore finanziario
rifiuta iniziative e comportamenti, pur richiesti o suggeriti
dall’intermediario, che siano in contrasto con le esigenze della
clientela.
4. — Il promotore finanziario non accoglie le
richieste dell’intermediario per cui opera in contrasto con le norme
del presente codice deontologico.
Rapporti con i colleghi
1. — Nei rapporti con i colleghi della propria
rete, il promotore finanziario si comporta con spirito di lealtà e
solidarietà, nell’interesse complessivo dell’intermediario per cui
opera.
2.
— Pur all’interno di un rapporto di
concorrenza, il promotore finanziario si comporta con lealtà e
correttezza nei confronti dei colleghi di altre reti, in particolar
modo nell’ambito delle attività di acquisizione di nuovi clienti e
di reclutamento di promotori finanziari, potenziali o già
operanti.
3. — I promotori finanziari che svolgono la
supervisione di altri promotori sono tenuti a osservare con
particolare rigore i doveri di lealtà, solidarietà e concorrenza
leale. Devono inoltre impegnarsi e verificare affinché i promotori
da essi coordinati rispettino leggi, regolamenti e norme
deontologiche.
4.
— I doveri di solidarietà e lealtà nei
confronti dei colleghi non impediscono opportune iniziative al
promotore finanziario che venisse a conoscenza di comportamenti di
altri promotori in grave contrasto con l’interesse del cliente o
comunque con le norme del presente Codice deontologico.
Rapporti con le autorità di vigilanza
del mercato finanziario
1. — Il promotore finanziario considera le
Autorità di vigilanza, e in particolare la Consob, soggetti decisivi
per il corretto ed efficiente funzionamento del mercato.
2.
— Il promotore finanziario favorisce, e
comunque non ostacola, l’efficace svolgimento dei compiti
istituzionali delle Autorità di vigilanza del mercato, e in
particolare della Consob. Il promotore ritiene che il buon
funzionamento di queste Istituzioni corrisponda all’interesse della
propria categoria
professionale.
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