Fondi comuni (generalità)

 

In termini generali il Decreto Legislativo n. 58/98 (Testo Unico della Finanza) definisce fondo comune come "patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte", a sua volta ripartito in fondo aperto e fondo chiuso. La gestione del patrimonio si realizza mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili.

I soggetti che entrano in gioco sono:
- società promotrice (che istituisce il fondo);
- gestore (può essere la stessa società promotrice o altra SGR);
- banca depositaria (provvede alla gestione degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del fondo).

I criteri generali cui devono uniformarsi gli schemi di funzionamento dei fondi comuni di investimento sono affidati al Ministero del tesoro, per quanto concerne:
- l'oggetto dell'investimento;
- le categorie di investitori cui è destinata l'offerta;
- alle modalità di partecipazione (ammontare minimo, sottoscrizione, rimborso ...)
- durata.

Il servizio di gestione collettiva del risparmio è attività riservata alle società di gestione del risparmio (SGR) e alle SICAV, vale a dire le due forme organizzative degli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio).

Il servizio di gestione di patrimoni su base individuale, che il decreto Eurosim assegnava a SIM e banche, è stato ora esteso anche alle SGR.

E' prevista la possibilità di delegare ad altri intermediari abilitati specifiche scelte di investimento (mai quindi l'intera gestione), nel quadro dei criteri di allocazione del risparmio di volta in volta definiti dal gestore (mentre nel caso delle gestioni individuali di cui all'art 24 è possibile delegare l'intera gestione a terzi, previa autorizzazione del cliente)

Alla gestione del patrimonio costituente il fondo comune può provvedere direttamente la società che lo ha istituito oppure altra SGR (nella legge 77/83 la società autorizzata doveva provvedere in proprio alla gestione del fondo); a sua volta il gestore può prestare i suoi servizi sia nei riguardi di fondi di propria istituzione sia di fondi di altre società. Comunque, la società che promuove il fondo e il gestore sono solidalmente responsabili nei confronti dei partecipanti.

 

Fondi comuni di investimento mobiliare aperti

Si configurano come una comunione indivisa di beni di cui ciascun partecipante (investitore) è proprietario pro-quota. Il fondo aperto si caratterizza per la variabilità del suo capitale. Il prezzo di ogni singola quota è dato dal rapporto tra il totale delle attività nette del fondo e il numero delle quote in circolazione. Le quote possono essere nominative o al portatore e sono tutte di uguale valore e con identici diritti.

L'efficacia dei contratti stipulati mediante vendite a domicilio è sospesa per 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Entro questo termine l'investitore ha diritto di recesso senza nessun onere.

L'investitore ha diritto di ingresso e di uscita dal fondo in ogni momento. La società di gestione può comunque fissare dei limiti minimi di ingresso e delle commissioni di ingresso e di uscita dal fondo. In caso di recesso, il rimborso della quota deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta (in casi eccezionali, precisati nel regolamento del fondo, il diritto al rimborso può essere sospeso per un periodo non superiore al mese).

 

I Fondi comuni sono così classificati da Assogestioni:

 

 

Fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Si configurano come una comunione indivisa di beni in cui ogni partecipante (investitore) è proprietario pro-quota. Diversamente dai fondi aperti, qui l'ammontare totale del capitale da sottoscrivere e il numero delle sue quote-parti sono stabilite al momento della costituzione. Le quote di partecipazioni possono, a scelta dell'investitore, essere rappresentate da certificati nominativi o al portatore.

Il patrimonio del fondo non può essere investito in valori mobiliari non quotati in misura superiore all'80% e inferiore al 40% del patrimonio complessivo e non può essere investito in titoli di Stato (italiani o esteri) in misura superiore al 20% dello stesso. In pratica l'investimento prioritario di questo tipo di fondo è quello di acquisire partecipazioni di piccole e medie imprese non quotate.

Il valore nominale della singola quota non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Il valore unitario delle quote deve essere pubblicato almeno due volte l'anno su tre giornali a diffusione nazionale indicati nel regolamento del fondo.

La società di gestione deve, entro tre anni dalla chiusura dell'offerta, chiedere alla Consob l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazioni in un mercato regolamentato. (salvo che le quote siano sottoscritte soltanto da investitori istituzionali).

 

Fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Si configurano come una comunione indivisa di beni in cui ogni partecipante (investitore) è proprietario pro-quota. Diversamente dai fondi aperti, qui l'ammontare totale del capitale da sottoscrivere e il numero delle sue quote-parti sono stabilite al momento della costituzione. Le quote di partecipazioni possono, a scelta dell'investitore, essere rappresentate da certificati nominativi o al portatore.

La società di gestione investe il patrimonio del fondo prevalentemente nell'attività di acquisto, vendita, gestione, locazione di immobili, con esclusione di qualsiasi attività diretta di costruzione, e nell'assunzione di partecipazioni in società non quotate aventi per oggetto esclusivo quanto sopra.

La società di gestione del fondo si avvale di un collegio di tre periti, nominati per un triennio e rinnovabile una sola volta. Il consiglio di amministrazione della società di gestione provvede alla valutazione del patrimonio del fondo ogni sei mesi.

Le quote di partecipazione al fondo non possono essere inferiori a 3 milioni. Il patrimonio viene raccolto in un'unica emissione di quote e non possono essere possedute da soggetti diversi dagli investitori istituzionali in misura superiore al 10%. Quando le quote di partecipazione sono offerte al pubblico, il valore unitario delle stesse deve essere pubblicato almeno due volte l'anno su tre giornali a diffusione nazionale indicati nel regolamento del fondo. Inoltre la società di gestione deve, entro sei mesi dalla chiusura dell'offerta, chiedere alla Consob l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazioni in un mercato regolamentato. (salvo che le quote siano sottoscritte soltanto da investitori istituzionali).

La durata del fondo viene stabilita alla costituzione tra 10 e 30 anni.


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