Fondi Pensione Chiusi

 

Scopo dei fondi pensione è quello di erogare prestazioni previdenziali ad un gruppo di persone che presentano come caratteristica comune l'esistenza di un rapporto di lavoro o l'appartenenza ad una categoria professionale. In quanto strumenti collettivi destinati a categorie omogenee di persone, la costituzione e l'esercizio dei fondi pensione "chiusi" non sono frutto dell'iniziativa dei singoli, ma sono promossi da imprenditori, sindacati ed associazioni di categoria.

Coloro che non hanno i requisiti per aderire a un fondo chiuso (derivante da un accordo aziendale o di categoria) possono aderire ad un fondo pensione "aperto", costituito dai soggetti abilitati alla gestione dei fondi stessi (banche, assicurazioni, Sim, Sgr). I lavoratori dipendenti possono aderire a questi fondi solo se non opera un fondo chiuso di categoria o se non hanno più i requisiti per parteciparvi.

Sono nati con il D.Lgs. n. 124 del 2.04.1993, successivamente modificato in più punti dalla legge n. 335 del 08.08.1995 e dalla legge n. 30 del 28.02.1997. Prima di essere immessi sul mercato devono essere approvati dall'apposita Commissione di Vigilanza (Covip) e autorizzati dalla Consob.

L'ingresso ai fondi è volontario. Il loro finanziamento grava sui beneficiari (lavoratori) e, nel caso di lavoratori dipendenti, anche sul datore di lavoro.

Il fondo pensione costituisce il "secondo pilastro" della previdenza (il "primo" è ovviamente quello della previdenza obbligatoria, mentre il "terzo" è quello della previdenza individuale)

L'interesse a partecipare ad un fondo di questo tipo è notevolmente aumentato dopo le modifiche introdotte al trattamento fiscale degli stessi, che innalzano i valori fiscalmente deducibili e ne consentono la cumulabilità con i 2,5 milioni eventualmente investiti in una polizza vita.

La rendita può essere richiesta dopo:

rendita di vecchiaia

- 5 anni di contributi
- 65 anni per gli uomini e 60 per le donne

rendita di anzianità

- 15 anni di contributi
- 55 anni per gli uomini e 50 per le donne

capitale (max 50% della somma accantonata)

- 15 anni di contributi
- 55 anni per gli uomini e 50 per le donne

Generalmente i fondi aperti prevedono più profili di investimento (fondi multicomparto) e la possibilità di passare da una linea di investimento all'altra dopo un certo periodo di permanenza minima in quella originaria. Spesso prevedono prestazioni assicurative accessorie (tipicamente in caso di morte o invalidità permanente, ma possono includere anche la garanzia della restituzione dei contributi versati o un tasso di rivalutazione minima garantito). I fondi chiusi hanno invece un unico comparto.

I fondi pensione possono funzionare secondo due distinti meccanismi:

  • a contribuzione definita (l'importo dei contributi è fisso, mentre la prestazione ottnibile varia in funzione del risultato della gestione)
  • a prestazione definita : l'ammontare dei contributi dipende dalla prestazione che si vuole ottenere alla scadenza (è ammesso solo per i fondi pensione sottoscritti da lavoratori autonomi e professionisti)

 

Lavoratori dipendenti

Se opera un accordo collettivo sono obbligati, se intendono aderire ad un fondo pensione, ad iscriversi a quello promosso dall'accordo stesso.

Il lavoratore versa al fondo sino al 2% (con una deducibilità fiscale massima di 2,5 milioni) della retribuzione presa a base per il calcolo del Tfr e il datore di lavoro è obbligato a fare altrettanto.

Per quanto riguarda la gestione del Tfr (trattamento di fine rapporto):

  • nel caso di lavoratori con data di prima occupazione successiva al 28.04.1993 si è tenuti a versare integralmente al fondo pensione il Tfr maturato (pari al 7,4% della retribuzione, di cui lo 0,5% è destinato al fondo pensione), con un investimento totale annuo pari al 10,9% della retribuzione;
  • per lavoratori già occupati a tale data, sarà destinato al fondo pensione la stessa quota del 2%, trattenuta dal fondo Tfr gestito dall'azienda.

Se non opera un accordo collettivo, possono versare al fondo aperto sino al 2% (con una deducibilità fiscale massima di 2,5 milioni)

Lavoratori autonomi

Non sono obbligati ad aderire al fondo di categoria, se esistente. Possono investire nel fondo sino al 6% del reddito annuo, con una deducibilità fiscale massima di 5 milioni.

Tassazione

La rendita vitalizia erogata dal fondo pensione verrà dichiarata ai fini Irpef per l' 87,5%, contro il 60% applicato sulla rendita delle polizze vita. Se si sceglie invece di ricevere il capitale a scadenza in un'unica soluzione (scelta possibile per il 50% del'importo maturato), lo stesso sarà assoggettato a tassazione separata.

Per quanto riguarda la tassazione diretta della gestione, a differenza dei fondi comuni che sono tassati con aliquota 12,% sul risultato annuo di gestione (incremento del patrimonio dal 1 gennaio al 31 dicembre) e quindi possono compensare plusvalenze e minusvalenze, i fondi pensione pagano in via definitiva le aliquote previste per i singoli cespiti in portafoglio, senza possibilità di detrarre eventuali perdite.


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