Per diminuire gli effetti negativi dell'inflazione, la legge
rivaluta ogni anno le retribuzioni ed i redditi presi a base per il
calcolo della pensione.
Per il calcolo della quota relativa alle
anzianità maturate fino al 1992, si rivalutano i redditi di ciascun
anno solare preso in considerazione, tranne quello di decorrenza
della pensione e l'anno precedente tale decorrenza, in misura
corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della
vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria tra l'anno solare di
riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.
Per
il calcolo della quota relativa alle anzianità maturate dal 1993 in
poi si rivalutano i redditi di ciascun anno solare preso in
considerazione, tranne quelli dell'anno di decorrenza della pensione
e quelli dell'anno precedente, in misura corrispondente alla
variazione, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la
decorrenza della pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT con
l'incremento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in
considerazione ai fini del calcolo dei redditi pensionabili.
Quindi l'
importo della pensione, con il sistema retributivo si
compone di due quote:
- Quota
A determinata sulla base dell'anzianità
contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media
delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi)
dei 5 anni, o meglio, delle 260 settimane immediatamente
precedenti la data di pensionamento.
- Quota B determinata sulla base
dell'anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993
alla data di decorrenza della pensione e sulla media
delle retribuzioni (o redditi,per i lavoratori autonomi)
degli ultimi 10 anni per i lavoratori dipendenti e 15
per gli autonomi.
relativi
alla QUOTA "A" per l'anzianità maturata fino al
31.12.92 relativi alla QUOTA "B" per l'anzianità maturata dal 01.01.93
(*)
I valori
sono relativi all'anno 2002.
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