SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Aspetti
fiscali della previdenza integrativa
(Dlgs. 21.04.1993 n. 124 e
Dlgs. 18.02.2000 n. 47)
Il regime fiscale della previdenza integrativa è collegato al
sistema su cui è strutturato. Al compimento dell’età
pensionabile il sottoscrittore percepirà una somma erogabile in
forma di rendita o capitale pari ai versamenti effettuati nel
corso della propria vita e ai risultati ottenuti nella gestione
finanziaria degli stessi.
Ne consegue che:
1) i contributi versati possono essere dedotti dal reddito
imponibile;
2) vengono tassati unitamente al risultato finanziario.
Deducibilità dei contributi previdenziali
Le agevolazioni fiscali
previste per i sottoscrittori di accantonamenti previdenziali
prevede una sostanziale equiparazione del trattamento riservato
alla contribuzione destinata a forme pensionistiche collettive
(fondi pensione chiusi o aperti) o a forme pensionistiche
individuali (fondi pensione aperti o polizze assicurative a
carattere previdenziale).
Questo bonus fiscale deve sottostare a dei limiti previsti dalla
legge:
- 12% del reddito complessivo
- € 5.164,57 che costituisce
il limite massimo.
La deduzione, che si applica al
reddito complessivo lordo, può essere pertanto del 12% del
reddito complessivo ma non può eccedere i 5.164,00 euro.
Tutte le somme che vengono versate a titolo di contribuzione
devono essere conteggiate. Più precisamente, se si tratta di
lavoratori dipendenti, occorre aggiungere i contributi a carico
del datore di lavoro (ad eccezione del TFR), nonché le quote
eventualmente accantonate dal datore di lavoro in fondi di
previdenza interni.
Per i lavoratori dipendenti, occorre considerare un ulteriore
limite rappresentato dal doppio della quota di TFR destinata
alla forma collettiva prevista per la categoria lavorativa di
appartenenza.
Questa limitazione non si
applica per:
-
i soggetti iscritti ai fondi di
categoria dal 20 aprile 1993 ;
-
i fondi istituiti su base contrattuale
ma non riconosciuti dallo Stato (fondo aziendali interni);
-
i fondi pensione chiusi non operanti dopo due anni dalla
costituzione;
-
se il rapporto di lavoro non contempla il TFR (es:
dipendenti pubblici dove in luogo del TFR esiste il TFS,
trattamento di fine servizio)
Qualora sussistano i fondi predetti e il lavoratore non vi
aderisca, il plafond dovrà essere calcolato sul 12%
del reddito complessivo e l'importo massimo deducibile sarà pari all’ importo
rappresentato dagli eventuali redditi diversi (il reddito da
lavoro dipendente è dunque escluso).
ESEMPI
Lavoratore dipendente non iscritto al fondo collettivo di
categoria
Reddito di lavoro dipendente € 42.000,00
Altri redditi € 3.000,00
Reddito complessivo € 45.000,00
Contributi complessivamente versati € 10.000,00
Limite percentuale (12% di 45.000,00) € 5.400,00
Limite assoluto € 5.164,57
Importo dei contributi deducibili € 3.000,00 |
Lavoratore dipendente iscritto con quota TFR pari a
€ 2.000,00
Reddito di lavoro dipendente € 36.000,00
Altri redditi € 3.000,00
Reddito complessivo € 39.000,00
Contributi complessivamente versati € 10.000,00
Limite percentuale (12% di 39.000,00) € 4.680,00
Limite assoluto € 5.164,57
Importo dei contributi deducibili € 4.680,00:
di cui deducibili dal reddito complessivo
(doppio del TFR) € 4.000,00
di cui deducibili da altri redditi € 680,00 |
La normativa tributaria contempla disposizioni particolari per
gli accantonamenti previdenziali effettuati a favore di persone
fiscalmente a carico. In primo luogo spetta la deduzione alla
persona fiscalmente a carico nel rispetto del limite massimo e, per la
parte eccedente, la deduzione si applica al reddito della
persone cui questi è a carico, con i limiti del 12% e dei 5.164,57
euro, tenendo conto nel computo anche dei contributi
eventualmente versati per la propria previdenza.
Si definiscono familiari fiscalmente a carico, ai sensi
dell’art. 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, il coniuge non
legalmente ed effettivamente separato, i figli (compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi,gli affidati ed
affiliati), nonché ogni altra persona indicata nell’art. 433 del
Codice Civile (i genitori e i loro ascendenti,gli adottanti, i
generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle) che
conviva con il contribuente o percepisca degli assegni
alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria, a condizione che possiedano un reddito complessivo
non superiore a € 2.840,51.
Ipotizziamo due soggetti A e B, A è dotato di reddito proprio
mentre B è fiscalmente a carico di A.
Reddito di B fiscalmente a carico di A € 2.500,00
Contributi versati da A, soggetto cui B è a carico € 5.000,00
Contributi deducibili dal reddito di B € 2.500,00
Reddito di A cui B è a carico € 25.000,00
Contributi versati da A per la propria previdenza € 2.000,00
Limite percentuale (12% di 25.000,00) € 3.000,00
Limite assoluto € 5.164,57
Importo dei contributi deducibili da A € 3.000,00
Di cui deducibili dal reddito di A per propria previdenza €
2.000,00
Di cui deducibili dal reddito di A per previdenza di B €
1.000,00 |
I contributi ed i premi non dedotti non concorrono alla
formazione della base imponibile della prestazione erogata dal
gestore.
Per evitare fenomeni di doppia imposizione, nel caso di reddito
non sufficientemente capiente, che non permetta cioè di sfruttare la deduzione,
ciascun sottoscrittore è tenuto a dichiarare l’esistenza di contributi non dedotti,
che saranno quindi esentati da imposta all’atto dell'erogazione
(entro il 30 settembre di ogni anno).
Trattamento tributario dei rendimenti finanziari del
fondo pensione e tassazione della prestazione pensionistica all’atto dell’erogazione.
Come già detto, il fondo pensione è gravato dall'imposta sostitutiva
sul risultato di gestione netto maturato del 11%, un eventuale risultato negativo potrebbe essere portato in deduzione negli
esercizi successivi, senza alcun vincolo temporale.
La pensione integrativa corrisposta può essere ripartita in due
distinte quote:
a) la prima, costituita dai contributi dedotti dal contribuente
annualmente in sede di presentazione della dichiarazione;
b) la seconda, identificabile nel rendimento ottenuto dal fondo
sottoposta a tassazione sostitutiva con aliquota fissa dell’
11%.
La quota corrispondente alla lettera a) subisce poi un
differente trattamento a seconda che venga erogata in forma di
- rendita;
- capitale.
Nel caso di prestazione erogata sotto forma di rendita il
reddito verrà qualificato come assimilato a reddito di lavoro
dipendente e sarà tassato al netto:
a) della parte dei contributi versati e non dedotti;
b) della parte corrispondente ai rendimenti finanziari già
tassati9;
c) della parte corrispondente ai redditi di capitale derivanti
dai rendimenti del montante maturato che dà origine alle
prestazioni pensionistiche in corso di erogazione10.
Nel caso di prestazione pensionistica erogata sotto forma di
capitale, l’ importo non potrà superare il 50% del monte
contributivo maturato. Anche esso andrà qualificato come reddito
assimilato a quello di lavoro dipendente, assoggettandolo ad una
tassazione separata.
Disciplina tributaria dei Fondi Pensione aperti L’ elemento che differenzia i Fondi pensione aperti, rispetto a
quelli chiusi di categoria, è dato dalla facoltà riconosciuta al
sottoscrittore di variare il contributo annuale previsto all’
atto di adesione.
Come per i fondi pensione chiusi, la prestazione pensionistica
può essere erogata in questi modi:
- in relazione alle prestazioni di anzianità, nel caso di
cessazione dall’attività lavorativa, con età non inferiore a
più di dieci anni rispetto a quella stabilita per il
pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di
appartenenza e contribuzione di almeno quindici anni al fondo
pensione;
- in relazione alle prestazioni di vecchiaia, con contribuzione
di almeno cinque anni al fondo pensione e compimento dell’età
pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza.
La liquidazione del monte contributivo può avvenire sia in forma
di rendita periodica che di capitale (nella misura non superiore
al 50% del monte contributivo maturato).
Per le deduzioni, per la tassazione dell’ accumulo dei
contributi, per la tassazione delle
prestazioni erogate, si applicano le medesime regole descritte
prima a proposito dei
fondi pensione chiusi, nel rispetto del principio di neutralità
fiscale.
Per i contributi versati a fondi aperti individuali, il vincolo
di capienza (sia quello percentuale, 12%, che quello assoluto,
€ 5.164,57) va quantificato dopo aver considerato anche i versamenti
a forme di previdenza complementare collettive. Pertanto in caso
di versamenti eccedenti i limiti, beneficeranno del bonus
fiscale prima i versamenti a fondi mobiliari chiusi e, per la
restante parte, i contributi a fondi pensione aperti
individuali.
Nel caso di soggetti che producano reddito di lavoro dipendente,
va considerato pure l’ ulteriore limite del doppio del TFR.
Diversamente, in presenza di fondi pensione chiusi a cui il
dipendente non aderisca, il plafond va calcolato sul limite
percentuale del 12% del reddito complessivo, mentre il limite
massimo di € 5.164,57 va dedotto dal reddito complessivo al netto
dei redditi di lavoro dipendente.
Trattamento tributario delle assicurazioni sulla vita con
finalità previdenziali Le polizze vita a carattere previdenziale godono dello
stesso trattamento fiscale previsto per i fondi pensione.
Al fine di poter usufruire del medesimo regime,
occorre che i contratti:
- siano stipulati con Imprese di assicurazioni autorizzate dall’
ISVAP ad operare in
Italia;
- garantiscano l’ erogazione di prestazioni pensionistiche di
anzianità o vecchiaia al ricorrere dei medesimi requisiti
previsti dai fondi pensione;
- consentano la prosecuzione facoltativa dei versamenti entro i
cinque anni successivi al compimento dell’età pensionabile e
prevedano la facoltà di riscatto secondo le modalità previste
per i fondi pensione aperti.
Per il resto, quanto specificato a proposito dei fondi pensione
aperti, vale per le polizze vita a carattere previdenziale
Disciplina fiscale delle polizze assicurative senza finalità
previdenziali Per ciò che concerne la tipologia dei contratti di assicurazione
vita senza contenuti previdenziali, occorre distinguere due
categorie:
- contratti aventi ad oggetto il rischio morte, invalidità
permanente superiore al 5%, non autosufficienza per cui è
riconosciuto il beneficio della detrazione di imposta del
19% sui premi versati, con importo non eccedente 1291,14
€.
- contratti aventi un contenuto prettamente finanziario
che non beneficiano di alcuna detrazione/deduzione per i
premi corrisposti e il reddito generato dalla differenza
tra il versato ed il riscosso viene considerato reddito di
capitale, da assoggettarsi all'imposta sostitutiva del
12,50%.
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