Testo integrale della bozza di disegno di
legge di riforma
“Provvedimenti per la tutela del
risparmio”.
TITOLO I
Disposizioni
generali
Art. 1 - Autorità per la tutela del
risparmio l. In attuazione dell’articolo 4 della
Costituzione la Commissione di cui all’articolo 1, comma
1 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 è trasformata in
Autorità per la tutela del risparmio. 2. L’Autorità è
un organismo indipendente, con personalità giuridica di
diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e
autonomia organizzativa e gestionale, negoziale e
contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e
dei regolamenti interni, nel rispetto delle nonne di
legge.
Art. 2 - Funzioni l. L’Autorità
continua a esercitare i poteri e le competenze della
Commissione di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto
legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7
giugno 1974, n. 216, secondo le disposizioni della
presente legge. 2. Sono trasferiti all’Autorità i
poteri e le competenze attribuiti alle autorità di cui
all’articolo 3, comma 1 della legge,12 agosto 1982, n.
576 e all’articolo 16, comma 2 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124. 3. Salvo quanto previsto ai
commi 4 e 5, sono trasferiti all’Autorità i poteri e le
competenze attribuiti all’autorità di cui all’articolo 4
del decreto legislativo I’ settembre 1993, n. 385 dallo
stesso decreto e dal decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni,
nonché‚ gli altri poteri e competenze relativi ai
soggetti e alle materie disciplinati dai citati decreti
legislativi, attribuiti da altre leggi all’autorità di
cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 385 del
1993. I poteri previsti dall’articolo 129. del decreto
legislativo n. 385 del 1993 sono esercitati d’intesa con
l’autorità di cui all’articolo 4 dello stesso
decreto. 4. Restano attribuiti all’autorità di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo n. 385 del 1993 i
poteri e le competenze previsti dagli articoli 49 e
146,dal titolo IV, capo 1, sezione IV e dal titolo V bis
dello stesso decreto legislativo e dalla parte III del
decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché i poteri e le
competenze nelle stesse materie attribuite da altre
leggi all’autorità di cui al citato articolo 4. 5.
Restano altresì attribuiti all’autorità di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo n. 385 del 1993 i
poteri e le competenze relativi all’adeguatezza
patrimoniale dei soggetti vigilati ai sensi della
presente legge; i poteri e le competenze sono
esercitati di concerto con l’autorità.
Art. 3 -
Finalità l. L’Autorità esercita i propri poteri al
fine di assicurare: la tutela del risparmio e degli
investitori, la fiducia del mercato, la stabilità, la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei
soggetti vigilati, la competitività, l’efficienza e
il buon funzionamento del sistema finanziario, la sana e
prudente gestione dei soggetti vigilati, la formazione
degli operatori e l’informazione del risparmiatore,
l’osservanza delle disposizioni regolanti le materie di
competenza. 2. Restano ferme le ulteriori specifiche
finalità indicate dal decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 85.
Art. 4 - Statuto l. L’Autorità È
retta da un proprio statuto, che regola gli aspetti non
disciplinati dalla legge ed È espressione dell’autonomia
dell’Autorità. 2. Lo statuto È approvato con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
dei Consiglio dei ministri. 3. L’Autorità adotta
regolamenti interni in conformità alle disposizioni
dello statuto.
TITOLO II Organizzazione
istituzionale
Art. 5 - Organi istituzionali l.
Gli organi istituzionali dell’Autorità sono: a) la
commissione; b) il presidente; e) il direttore
generale; d) il collegio dei revisori.
CAPO I
- La commissione
Art. 6 - Funzioni l. La
commissione È organo collegiale composto dal presidente,
che la presiede, e da altri quattro membri. 2. La
commissione esercita le funzioni deliberativi relative
alle materie istituzionali, all’organizzazione e alla
gestione straordinaria dell’Autorità, nonché le connesse
funzioni di indirizzo e di controllo sull’attività della
struttura amministrativa. 3. In particolare, la
commissione delibera lo statuto e i regolamenti di
vigilanza, approva i regolamenti interni e il bilancio;
nomina il direttore generale e ne determina il compenso;
nomina i dirigenti apicali della struttura
amministrativa, su proposta del direttore
generale. 4. La commissione può delegare funzioni
deliberative al direttore generale e ai dirigenti
dell’Autorità precisando limiti, condizioni e criteri di
esercizio della delega.
Art. 7 - Nomina e
revoca l. I membri della commissione diversi dal
presidente sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica; due di essi sono nominati su
designazione della Camera dei deputati e due del Senato
della Repubblica, con maggioranza di due terzi dei
componenti; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la
maggioranza assoluta. 2. I commissari sono nominati
per un periodo di sette anni e non sono rieleggibili. 3. I commissari sono scelti tra persone
di elevata e riconosciuta indipendenza, imparzialità,
autorevolezza ed esperienza nei settori di competenza
istituzionale dell’Autorità. 4. Ai commissari si
applicano i requisiti di professionalità e onorabilità
previsti per gli amministratori delle banche. 5. 1
decreti di nomina e di revoca sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 8 - Funzionamento del
collegio l. La commissione delibera a maggioranza
semplice, con la presenza di almeno tre dei suoi
componenti; in caso di parità prevale il voto del
presidente. Il voto È palese. 2. Il commissario che
si trovi in conflitto di interessi in relazione a una
specifica deliberazione deve dichiarare tale situazione
al collegio e astenersi dal partecipare alla discussione
e alla deliberazione, salva la possibilità di revoca in
caso, di situazione di conflitto continuata o ripetuta.
Le situazioni di conflitto di interesse sono comunicate
d collegio dei revisori.
Art. 9 - Obblighi 1.
I commissari esercitano le proprie funzioni in
condizione di assoluta indipendenza, secondo rigorosi
criteri di diligenza professionale e in assenza dì
situazioni di conflitto di interessi.
Art. 10 -
Incompatibilità l. L’ufficio di commissario è
incompatibile con qualsiasi impiego pubblico o privato
con attività imprenditoriali, professionali o di lavoro
autonomo, salva l’attività di studio e di e dì ricerca,
e con cariche pubbliche anche elettive. 2. I
dipendenti pubblici sono collocati d’ufficio fuori ruolo
fino al termine del mandato; i docenti universitari di
ruolo sono collocati in aspettativa senza assegni
secondo quanto previsto dal relativo ordinamento. Il
periodo di svolgimento dell’incarico è riconosciuto ai
fini dell’anzianità di servizio. 3. L’incompatibilità
deve essere rimossa entro trenta giorni dalla nomina,
ovvero, se successiva, dalla data in cui si verifica,
pena la revoca dell’incarico.
Art. 11 - Divieti
successivi 1. Nei due anni successivi alla scadenza
dell’incarico i commissari non possono svolgere alcuna
attività di lavoro autonomo, subordinata, di consulenza
o di collaborazione nei confronti di soggetti operanti
nei settori relativi alle funzioni istituzionali
dell’Autorità. 2. La violazione del divieto è punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria pari
all’indennità di trattamento economico ricevuta
nell’ultimo anno di svolgi- mento
dell’incarico.
Art. 12 - Trattamento economico e
previdenziale Il trattamento economico e
previdenziale del presidente e dei commissari è
stabilito con decreto del Presidente del consiglio dei
ministri, su proposta del ministro dell’Economia e
delle finanze.
Art. 13 - Commissari
consultivi I. Quando la commissione discute sulle
materie di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, alla riunione partecipano, con voto consultivo,
quattro commissari designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. Le modalità di
designazione sono stabilite con decreto del ministro del
Lavoro e delle politiche sociali.
CAPO II - Il
presidente Art. 14 - Funzioni l. Il presidente È
l’organo di rappresentanza legale e dell’Autorità;
presiede la commissione, la convoca e ne fissa l’ordine
del giorno; esercita le altre funzioni a lui attribuite
dalla legge. 2. In caso di urgenza, ove non sia
possibile riunire tempestivamente la commissione e nel
caso di impossibilità di funzionamento del collegio, il
presidente può assumere le deliberazioni di competenza
della commissione dandone informativa alla stessa nella
prima riunione successiva. 3. In caso di assenza o
impedimento le, funzioni del presidente, sono esercitate
da un vice presidente, nominato dalla commissione tra i
propri membri. 4. Al presidente sono trasferiti i
poteri e le competenze attribuita agli organi di vertice
delle autorità indicate all’articolo 2 della presente
legge nelle materie ivi previste.
Art. 15 –
Nomina e revoca I. Il presidente è nominato con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
consiglio dei ministri, sentite le commissioni
parlamentari competenti. 2. Il presidente è nominato
per un periodo di sette anni e non è
rieleggibile.
Art. 16 - Norme applicabili l.
Al presidente si applicano le disposizioni previste per
i membri della commissione dall’articolo 7,commi 3, 4 e
5, dall’articolo 8, comma 2 e dagli articoli 9, 10 e
11.
CAPO III - Il direttore generale
Art.
17 - Il direttore generale l. Il direttore generale è
il capo della struttura amministrativa dell’Autorità a
cui fanno capo le funzioni di gestione, istruttorie ed
esecutive. 2. Il direttore generale è nominato, per
un periodo dì sette anni, dalla commissione, che ne
fissa il compenso; l’incarico è rinnovabile. 3. li
direttore generale partecipa alle riunioni della
commissione senza diritto di voto. 4. Al direttore
generale si applicano i requisiti di professionalità e
onorabilità previsti per gli amministratori delle
banche. Lo statuto dell’Autorità può prevedere ulteriori
requisiti di professionalità e disciplina
leincompatibilità. S. Il direttore generale può
essere coadiuvato da uno o più vice direttori generali,
che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento,
secondo le regole stabilite nello statuto.
CAPO
IV - Il collegio dei revisori
Art. 18 -
Funzioni l. Il collegio dei revisori esercita il
controllo sull’attività organizzativa, gestionale,
negoziale e contabile dell’Autorità che non riguardi
l’esercizio delle funzioni istituzionali della
stessa. 2. Nell’esercizio delle funzioni di controllo
contabile, il collegio è coadiuvato da una società di
revisione iscritta nel registro dei revisori contabili,
nominata dalla commissione su proposta del collegio dei
revisori. 3. Il collegio dei revisori assiste alle
riunioni della commissione quando questo delibera sulle
materie di cui al comma I.
Art. 19 - Nomina e
revoca 1. Il collegio è composto da tre membri di cui
uno, che lo presiede, nominato dal Presidente della
Repubblica, uno dal ministro dell’Economia e delle
finanze, uno dal Presidente della Corte dei Conti.
Ciascuna autorità nomina altresì un membro
supplente. 2. 1 componenti durano in carica tre anni
e sono rieleggibili. 3. Ai componenti del collegio
dei revisori si applicano i requisiti di professionalità
e di onorabilità previsti per i sindaci delle società
quotate, nonché gli altri requisiti stabiliti nello
statuto dell’Autorità. 4. 1 componenti del collegio
dei revisori sono revocabili dall’autorità che li ha
nominati nel caso in cui non soddisfino più i requisiti
di nomina e le condizioni per l’espletamento delle
funzioni, ovvero si siano resi colpevoli di gravi
mancanze. 5. li compenso dei membri del collegio dei
revisori è stabilito con decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze.
Art. 20 - Diritti
e doveri 1. I componenti del collegio possono
chiedere tutti i documenti e le informazioni necessari
per lo svolgimento delle funzioni. 2. Il collegio
informa regolarmente la commissione dell’attività di
controllo svolta e comunica senza indugio tutti gli atti
e fatti riscontrati che, possano costituire una
irregolarità o una violazione di norme. 3. Il
collegio redige la relazione al bilancio, che contiene
anche una relazione sull’attività svolta e alla quale è
allegata la relazione della società di revisione. 4.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
Codice civile sui sindaci delle società per azioni e sul
controllo contabile.
TITOLO III Autonomia
organizzativa, gestionale, contabile e
negoziale
Art. 21 - Organizzazione amministrativa
e personale 1. L’Autorità definisce con proprio
regolamento l’organizzazione della struttura
amministrativa e la relativa pianta organica, nel
rispetto delle compatibilità di bilancio e sulla base di
criteri di razionalità, efficienza, efficacia ed
economicità. 2. Il regolamento di cui al comma 1
prevede l’istituzione di distinte aree funzionali in
ragione delle diverse categorie dei soggetti
vigilati.
Art. 22 - Personale l. Il personale
dell’Autorità è reclutato per concorso pubblico per
titoli ed esami. 2. Nei limiti stabiliti dal
regolamento del personale di cui al comma 3, l’autorità
può assumere con contratto a tempo determinato
personale, anche di livello dirigenziale, di specifica
ed elevata esperienza e professionalità. 3. Il
reclutamento, il trattamento giuridico ed economico e
l’ordinamento delle carriere del personale dell’Autorità
sono disciplinati da un regolamento interno, tenendo
presenti i principi che regolano il lavoro presso le
amministrazioni pubbliche. 4. L’Autorità
stabilisce con proprio regolamento un codice etico del
personale, la cui violazione è assistita da sanzioni
disciplinari, anche al fine di garantire l’indipendenza
e disciplinare i conflitti di interesse.
Art. 23
- Risorse finanziarie l. L’Autorità provvede al
proprio funzionamento con contribuzioni a carico dei
soggetti vigilati ed, eventualmente, con risorse a
carico del bilancio dello Stato, senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica. 2. Le contribuzioni a carico
dei soggetti vigilati sono stabilite con regolamento
dell’Autorità approvato dal Consiglio dei ministri, in
base a principi di oggettività, proporzionalità ed
equità. 3. L’Autorità provvede alla gestione delle
proprie risorse finanziarie in autonomia, secondo le
norme dello statuto e i principi di buona
amministrazione.
Art. 24 - Autonomia
contabile l. L’Autorità disciplina con regolamento
interno la redazione del bilancio e la contabilità,
anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,
tenendo presenti i principi e i criteri previsti per il
bilancio delle società per azioni. 2. Il regolamento
di cui al comma 1 assicura la separazione contabile
necessaria per il corretto utilizzo delle contribuzioni
di cui all’articolo 23. 3. Il bilancio è approvato
entro il 30 maggio dell’anno successivo all’esercizio di
riferimento.
Art. 25 - Autonomia negoziale l.
L’Autorità disciplina con proprio regolamento le
procedure negoziali, anche in deroga alle norme di
contabilità di Stato, nel rispetto di principi di
trasparenza e imparzialità e della normativa europea
applicabile.
TITOLO IV Rapporti
istituzionali
Art. 26 - Rapporti con il
Parlamento l. Entro il 31 ottobre di ogni anno
l’autorità presenta alle commissioni parlamentari
competenti un documento che illustra le linee
dell’attività che verrà svolta nell’anno successivo.
L’Autorità tiene conto delle indicazioni delle
commissioni conseguenti alla presentazione e discussione
del documento. 2. Il bilancio dell’Autorità, con la
relazione del collegio dei revisori, è trasmesso al
Parlamento entro dieci giorni dalla sua
approvazione. 3. L’Autorità trasmette al Parlamento,
contestualmente al bilancio, una relazione sull’attività
istituzionale svolta nell’anno precedente e sulla
situazione del sistema finanziario. 4. 19 presidente
presenta pubblicamente fa relazione di cui al comma 3 in
concomitanza con la trasmissione al Parlamento. 5. Il
presidente può essere invitato a riferire al Parlamento
o alle competenti commissioni parlamentari su questioni
generali relative alle funzioni istituzionali
dell’Autorità, nel rispetto degli obblighi di
riservatezza previsti dalla legge.
Art. 27 -
Rapporti con il governo l. Il presidente, in via
riservata, trasmette periodicamente al ministro
dell’Economia e delle finanze, presidente del Comitato
interministeriale per il Credito e Risparmio,
informazioni sui fatti di maggior rilievo rilevati
nell’esercizio delle funzioni istituzionali e segnala
l’opportunità di interventi normativi o amministrativi
nei settori di competenza istituzionale
dell’Autorità.
TITOLO V Disposizioni
finali
Art. 28 – Concorrenza l. Le funzioni di
tutela della concorrenza di cui alla legge 10 ottobre
1990,n. 287 nei settori di competenza dell’Autorità sono
trasferite all’Autorità garante della concorrenza e del
mercato di cui all’articolo 10 della citata legge, che
le esercita sentite la Banca d’Italia e
l’Autorità.
Art. 29 - Stabilità finanziaria l.
L’Autorità, la Banca d’Italia e il Ministero
dell’Economia e delle finanze collaborano strettamente,
anche attraverso la stipulazione di apposite
convenzioni, al fine di assicurare la stabilità del
sistema finanziario.
Art. 30 - Funzioni
ministeriali l. Sono trasferite all’Autorità le
funzioni del Ministro e del Ministero dell’Economia e
delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, 45 e
145 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e
dall’articolo 195 del decreto legislativo n. 58 del
1998, nonché le altre analoghe competenze ministeriali
in materia sanzionatoria previste da altre leggi. 2.
Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri
vengono identificate, riordinate e coordinate le residue
competenze ministeriali relative alle funzioni
dell’Autorità.
Art. 31 - Norme
applicabili
l. All’Autorità si applicano, per
tutte le sue funzioni, l’articolo 4, comma 2 e 3 e gli
articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 385 del
1993. 2. Il segreto d’ufficio previsto dall’articolo
7 del decreto legislativo n. 385 del 1993 non può essere
opposto al Ministro dell’Economia e delle finanze quale
autorità creditizia e alla Banca d’Italia per le sue
funzioni di banca centrale. 3. Si applicano
all’Autorità le disposizioni, diverse da quelle relative
agli organi istituzionali, stabilite in via generale per
le autorità indipendenti, ove compatibili con le
disposizioni della presente legge.
Art. 32 -
Disposizioni tributarie l. Tutti gli atti connessi
all’istituzione dell’Autorità, incluse le operazioni
conseguenti al trasferimento di beni previsto
nell’articolo 33 e al subingresso di cui all’articolo
34, sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono,
pertanto, effettuati in regime di neutralità
fiscale.
TITOLO VI Disposizioni
transitorie
Art. 33 - Trasferimento di personale
e beni l. Sono trasferiti all’Autorità il personale e
le dotazioni patrimoniali delle autorità indicate
all’articolo 2, comma 2. 2. E’ altres’ trasferito
all’Autorità il personale dell’autorità indicata
all’articolo 2, comma 3, necessario per l’esercizio dei
poteri e delle competenze trasferite. Le dotazioni
patrimoniali e gli immobili di proprietà di detta
autorità, strumentali per l’esercizio delle funzioni
trasferite, sono acquistati dall’Agenzia del demanio
ovvero concessi in locazione alla stessa, secondo
accordi conclusi tra le parti. 3. Con decreto del
presidente del Consiglio dei ministri è identificato il
personale trasferito ai sensi del comma 2. 4. Il
personale trasferito all’Autorità ai sensi del presente
articolo conserva il trattamento economico e
previdenziale goduto presso l’autorità di provenienza.
Con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche
sociali vengono emanate le disposizioni di attuazione
del presente comma. 5. Le disposizioni del presente
articolo si applicano nel rispetto degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’autorità di ’cui
all’articolo 2, comma 3 al sistema europeo di banche
centrali.
Art. 34 - Subingresso l. L’Autorità
subentra nelle situazioni giuridiche attive e passive,
di diritto privato e pubblico, di cui erano titolari le
autorità di cui all’articolo 2, comma 2 e quelli di cui
era titolare l’autorità di cui all’articolo 2, comma 3
in relazione ai poteri e alle competenze trasferite,
salva la responsabilità patrimoniale per fatto
illecito.
Art. 35 - Inizio dell’attività l.
Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri
viene stabilita la data di entrata in funzione
dell’Autorità. Alla stessa data la Commissione di cui
all’articolo 2, comma 1 è trasformata e le autorità di
cui all’articolo 2, comma 2 sono soppresse. 2. Fino
all’entrata in funzione dell’Autorità, la Commissione e
le autorità indicate all’articolo 2 della presente legge
continuano a svolgere le loro funzioni con pienezza di
poteri e secondo le disposizioni a ciascuna applicatili. 3. Entro tre mesi dalla nomina ai sensi
della presente legge gli organi dell’Autorità
predispongono lo statuto.
Art. 36 -
Abrogazioni l. Sono abrogate le disposizioni
incompatibili con la presente legge.
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