Testo integrale della bozza di disegno di legge di riforma

Provvedimenti per la tutela del risparmio”.



TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Autorità per la tutela del risparmio
l. In attuazione dell’articolo 4 della Costituzione la Commissione di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 è trasformata in Autorità per la tutela del risparmio.
2. L’Autorità è un organismo indipendente, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle nonne di legge.

Art. 2 - Funzioni
l. L’Autorità continua a esercitare i poteri e le competenze della Commissione di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, secondo le disposizioni della presente legge.
2. Sono trasferiti all’Autorità i poteri e le competenze attribuiti alle autorità di cui all’articolo 3, comma 1 della legge,12 agosto 1982, n. 576 e all’articolo 16, comma 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
3. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, sono trasferiti all’Autorità i poteri e le competenze attribuiti all’autorità di cui all’articolo 4 del decreto legislativo I’ settembre 1993, n. 385 dallo stesso decreto e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, nonché‚ gli altri poteri e competenze relativi ai soggetti e alle materie disciplinati dai citati decreti legislativi, attribuiti da altre leggi all’autorità di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 385 del 1993. I poteri previsti dall’articolo 129. del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono esercitati d’intesa con l’autorità di cui all’articolo 4 dello stesso decreto.
4. Restano attribuiti all’autorità di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 385 del 1993 i poteri e le competenze previsti dagli articoli 49 e 146,dal titolo IV, capo 1, sezione IV e dal titolo V bis dello stesso decreto legislativo e dalla parte III del decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché i poteri e le competenze nelle stesse materie attribuite da altre leggi all’autorità di cui al citato articolo 4.
5. Restano altresì attribuiti all’autorità di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 385 del 1993 i poteri e le competenze relativi all’adeguatezza patrimoniale dei soggetti vigilati ai sensi della presente legge; i poteri e le competenze sono esercitati di concerto con l’autorità.

Art. 3 - Finalità
l. L’Autorità esercita i propri poteri al fine di assicurare: la tutela del risparmio e degli investitori, la fiducia del mercato, la stabilità, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati, la competitività, l’efficienza e il buon funzionamento del sistema finanziario, la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, la formazione degli operatori e l’informazione del risparmiatore, l’osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza.
2. Restano ferme le ulteriori specifiche finalità indicate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 85.

Art. 4 - Statuto
l. L’Autorità È retta da un proprio statuto, che regola gli aspetti non disciplinati dalla legge ed È espressione dell’autonomia dell’Autorità.
2. Lo statuto È approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione dei Consiglio dei ministri.
3. L’Autorità adotta regolamenti interni in conformità alle disposizioni dello statuto.


TITOLO II
Organizzazione istituzionale

Art. 5 - Organi istituzionali
l. Gli organi istituzionali dell’Autorità sono:
a) la commissione;
b) il presidente;
e) il direttore generale;
d) il collegio dei revisori.

CAPO I - La commissione

Art. 6 - Funzioni
l. La commissione È organo collegiale composto dal presidente, che la presiede, e da altri quattro membri.
2. La commissione esercita le funzioni deliberativi relative alle materie istituzionali, all’organizzazione e alla gestione straordinaria dell’Autorità, nonché le connesse funzioni di indirizzo e di controllo sull’attività della struttura amministrativa.
3. In particolare, la commissione delibera lo statuto e i regolamenti di vigilanza, approva i regolamenti interni e il bilancio; nomina il direttore generale e ne determina il compenso; nomina i dirigenti apicali della struttura amministrativa, su proposta del direttore generale.
4. La commissione può delegare funzioni deliberative al direttore generale e ai dirigenti dell’Autorità precisando limiti, condizioni e criteri di esercizio della delega.

Art. 7 - Nomina e revoca
l. I membri della commissione diversi dal presidente sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica; due di essi sono nominati su designazione della Camera dei deputati e due del Senato della Repubblica, con maggioranza di due terzi dei componenti; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
2. I commissari sono nominati per un periodo di sette anni e non sono rieleggibili.
3. I commissari sono scelti tra persone di elevata e riconosciuta indipendenza, imparzialità, autorevolezza ed esperienza nei settori di competenza istituzionale dell’Autorità.
4. Ai commissari si applicano i requisiti di professionalità e onorabilità previsti per gli amministratori delle banche.
5. 1 decreti di nomina e di revoca sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 8 - Funzionamento del collegio
l. La commissione delibera a maggioranza semplice, con la presenza di almeno tre dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto È palese.
2. Il commissario che si trovi in conflitto di interessi in relazione a una specifica deliberazione deve dichiarare tale situazione al collegio e astenersi dal partecipare alla discussione e alla deliberazione, salva la possibilità di revoca in caso, di situazione di conflitto continuata o ripetuta. Le situazioni di conflitto di interesse sono comunicate d collegio dei revisori.

Art. 9 - Obblighi
1. I commissari esercitano le proprie funzioni in condizione di assoluta indipendenza, secondo rigorosi criteri di diligenza professionale e in assenza dì situazioni di conflitto di interessi.

Art. 10 - Incompatibilità
l. L’ufficio di commissario è incompatibile con qualsiasi impiego pubblico o privato con attività imprenditoriali, professionali o di lavoro autonomo, salva l’attività di studio e di e dì ricerca, e con cariche pubbliche anche elettive.
2. I dipendenti pubblici sono collocati d’ufficio fuori ruolo fino al termine del mandato; i docenti universitari di ruolo sono collocati in aspettativa senza assegni secondo quanto previsto dal relativo ordinamento. Il periodo di svolgimento dell’incarico è riconosciuto ai fini dell’anzianità di servizio.
3. L’incompatibilità deve essere rimossa entro trenta giorni dalla nomina, ovvero, se successiva, dalla data in cui si verifica, pena la revoca dell’incarico.

Art. 11 - Divieti successivi
1. Nei due anni successivi alla scadenza dell’incarico i commissari non possono svolgere alcuna attività di lavoro autonomo, subordinata, di consulenza o di collaborazione nei confronti di soggetti operanti nei settori relativi alle funzioni istituzionali dell’Autorità.
2. La violazione del divieto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’indennità di trattamento economico ricevuta nell’ultimo anno di svolgi-
mento dell’incarico.

Art. 12 - Trattamento economico e previdenziale
Il trattamento economico e previdenziale del presidente e dei commissari è stabilito con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze.

Art. 13 - Commissari consultivi
I. Quando la commissione discute sulle materie di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, alla riunione partecipano, con voto consultivo, quattro commissari designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Le modalità di designazione sono stabilite con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

CAPO II - Il presidente
Art. 14 - Funzioni
l. Il presidente È l’organo di rappresentanza legale e dell’Autorità; presiede la commissione, la convoca e ne fissa l’ordine del giorno; esercita le altre funzioni a lui attribuite dalla legge.
2. In caso di urgenza, ove non sia possibile riunire tempestivamente la commissione e nel caso di impossibilità di funzionamento del collegio, il presidente può assumere le deliberazioni di competenza della commissione dandone informativa alla stessa nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza o impedimento le, funzioni del presidente, sono esercitate da un vice presidente, nominato dalla commissione tra i propri membri.
4. Al presidente sono trasferiti i poteri e le competenze attribuita agli organi di vertice delle autorità indicate all’articolo 2 della presente legge nelle materie ivi previste.

Art. 15 – Nomina e revoca
I. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del consiglio dei ministri, sentite le commissioni parlamentari competenti.
2. Il presidente è nominato per un periodo di sette anni e non è rieleggibile.

Art. 16 - Norme applicabili
l. Al presidente si applicano le disposizioni previste per i membri della commissione dall’articolo 7,commi 3, 4 e 5, dall’articolo 8, comma 2 e dagli articoli 9, 10 e 11.

CAPO III - Il direttore generale

Art. 17 - Il direttore generale
l. Il direttore generale è il capo della struttura amministrativa dell’Autorità a cui fanno capo le funzioni di gestione, istruttorie ed esecutive.
2. Il direttore generale è nominato, per un periodo dì sette anni, dalla commissione, che ne fissa il compenso; l’incarico è rinnovabile.
3. li direttore generale partecipa alle riunioni della commissione senza diritto di voto.
4. Al direttore generale si applicano i requisiti di professionalità e onorabilità previsti per gli amministratori delle banche. Lo statuto dell’Autorità può prevedere ulteriori requisiti di professionalità e disciplina leincompatibilità.
S. Il direttore generale può essere coadiuvato da uno o più vice direttori generali, che lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento, secondo le regole stabilite nello statuto.

CAPO IV - Il collegio dei revisori

Art. 18 - Funzioni
l. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull’attività organizzativa, gestionale, negoziale e contabile dell’Autorità che non riguardi l’esercizio delle funzioni istituzionali della stessa.
2. Nell’esercizio delle funzioni di controllo contabile, il collegio è coadiuvato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, nominata dalla commissione su proposta del collegio dei revisori.
3. Il collegio dei revisori assiste alle riunioni della commissione quando questo delibera sulle materie di cui al comma I.

Art. 19 - Nomina e revoca
1. Il collegio è composto da tre membri di cui uno, che lo presiede, nominato dal Presidente della Repubblica, uno dal ministro dell’Economia e delle finanze, uno dal Presidente della Corte dei Conti. Ciascuna autorità nomina altresì un membro supplente.
2. 1 componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Ai componenti del collegio dei revisori si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità previsti per i sindaci delle società quotate, nonché gli altri requisiti stabiliti nello statuto dell’Autorità.
4. 1 componenti del collegio dei revisori sono revocabili dall’autorità che li ha nominati nel caso in cui non soddisfino più i requisiti di nomina e le condizioni per l’espletamento delle funzioni, ovvero si siano resi colpevoli di gravi mancanze.
5. li compenso dei membri del collegio dei revisori è stabilito con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze.

Art. 20 - Diritti e doveri
1. I componenti del collegio possono chiedere tutti i documenti e le informazioni necessari per lo svolgimento delle funzioni.
2. Il collegio informa regolarmente la commissione dell’attività di controllo svolta e comunica senza indugio tutti gli atti e fatti riscontrati che, possano costituire una irregolarità o una violazione di norme.
3. Il collegio redige la relazione al bilancio, che contiene anche una relazione sull’attività svolta e alla quale è allegata la relazione della società di revisione.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile sui sindaci delle società per azioni e sul controllo contabile.

TITOLO III
Autonomia organizzativa, gestionale, contabile e negoziale

Art. 21 - Organizzazione amministrativa e personale
1. L’Autorità definisce con proprio regolamento l’organizzazione della struttura amministrativa e la relativa pianta organica, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e sulla base di criteri di razionalità, efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede l’istituzione di distinte aree funzionali in ragione delle diverse categorie dei soggetti vigilati.

Art. 22 - Personale
l. Il personale dell’Autorità è reclutato per concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Nei limiti stabiliti dal regolamento del personale di cui al comma 3, l’autorità può assumere con contratto a tempo determinato personale, anche di livello dirigenziale, di specifica ed elevata esperienza e professionalità.
3. Il reclutamento, il trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento delle carriere del personale dell’Autorità sono disciplinati da un regolamento interno, tenendo presenti i principi che regolano il lavoro presso le amministrazioni pubbliche.
4. L’Autorità stabilisce con proprio regolamento un codice etico del personale, la cui violazione è assistita da sanzioni disciplinari, anche al fine di garantire l’indipendenza e disciplinare i conflitti di interesse.

Art. 23 - Risorse finanziarie
l. L’Autorità provvede al proprio funzionamento con contribuzioni a carico dei soggetti vigilati ed, eventualmente, con risorse a carico del bilancio dello Stato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
2. Le contribuzioni a carico dei soggetti vigilati sono stabilite con regolamento dell’Autorità approvato dal Consiglio dei ministri, in base a principi di oggettività, proporzionalità ed equità.
3. L’Autorità provvede alla gestione delle proprie risorse finanziarie in autonomia, secondo le norme dello statuto e i principi di buona amministrazione.

Art. 24 - Autonomia contabile
l. L’Autorità disciplina con regolamento interno la redazione del bilancio e la contabilità, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, tenendo presenti i principi e i criteri previsti per il bilancio delle società per azioni.
2. Il regolamento di cui al comma 1 assicura la separazione contabile necessaria per il corretto utilizzo delle contribuzioni di cui all’articolo 23.
3. Il bilancio è approvato entro il 30 maggio dell’anno successivo all’esercizio di riferimento.

Art. 25 - Autonomia negoziale
l. L’Autorità disciplina con proprio regolamento le procedure negoziali, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, nel rispetto di principi di trasparenza e imparzialità e della normativa europea applicabile.

TITOLO IV
Rapporti istituzionali

Art. 26 - Rapporti con il Parlamento
l. Entro il 31 ottobre di ogni anno l’autorità presenta alle commissioni parlamentari competenti un documento che illustra le linee dell’attività che verrà svolta nell’anno successivo. L’Autorità tiene conto delle indicazioni delle commissioni conseguenti alla presentazione e discussione del documento.
2. Il bilancio dell’Autorità, con la relazione del collegio dei revisori, è trasmesso al Parlamento entro dieci giorni dalla sua approvazione.
3. L’Autorità trasmette al Parlamento, contestualmente al bilancio, una relazione sull’attività istituzionale svolta nell’anno precedente e sulla situazione del sistema finanziario.
4. 19 presidente presenta pubblicamente fa relazione di cui al comma 3 in concomitanza con la trasmissione al Parlamento.
5. Il presidente può essere invitato a riferire al Parlamento o alle competenti commissioni parlamentari su questioni generali relative alle funzioni istituzionali dell’Autorità, nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla legge.

Art. 27 - Rapporti con il governo
l. Il presidente, in via riservata, trasmette periodicamente al ministro dell’Economia e delle finanze, presidente del Comitato interministeriale per il Credito e Risparmio, informazioni sui fatti di maggior rilievo rilevati nell’esercizio delle funzioni istituzionali e segnala l’opportunità di interventi normativi o amministrativi nei settori di competenza istituzionale dell’Autorità.

TITOLO V
Disposizioni finali

Art. 28 – Concorrenza
l. Le funzioni di tutela della concorrenza di cui alla legge 10 ottobre 1990,n. 287 nei settori di competenza dell’Autorità sono trasferite all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all’articolo 10 della citata legge, che le esercita sentite la Banca d’Italia e l’Autorità.

Art. 29 - Stabilità finanziaria
l. L’Autorità, la Banca d’Italia e il Ministero dell’Economia e delle finanze collaborano strettamente, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, al fine di assicurare la stabilità del sistema finanziario.

Art. 30 - Funzioni ministeriali
l. Sono trasferite all’Autorità le funzioni del Ministro e del Ministero dell’Economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, 45 e 145 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e dall’articolo 195 del decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.
2. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri vengono identificate, riordinate e coordinate le residue competenze ministeriali relative alle funzioni dell’Autorità.

Art. 31 - Norme applicabili

l. All’Autorità si applicano, per tutte le sue funzioni, l’articolo 4, comma 2 e 3 e gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 385 del 1993.
2. Il segreto d’ufficio previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 385 del 1993 non può essere opposto al Ministro dell’Economia e delle finanze quale autorità creditizia e alla Banca d’Italia per le sue funzioni di banca centrale.
3. Si applicano all’Autorità le disposizioni, diverse da quelle relative agli organi istituzionali, stabilite in via generale per le autorità indipendenti, ove compatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 32 - Disposizioni tributarie
l. Tutti gli atti connessi all’istituzione dell’Autorità, incluse le operazioni conseguenti al trasferimento di beni previsto nell’articolo 33 e al subingresso di cui all’articolo 34, sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.

TITOLO VI
Disposizioni transitorie

Art. 33 - Trasferimento di personale e beni
l. Sono trasferiti all’Autorità il personale e le dotazioni patrimoniali delle autorità indicate all’articolo 2, comma 2.
2. E’ altres’ trasferito all’Autorità il personale dell’autorità indicata all’articolo 2, comma 3, necessario per l’esercizio dei poteri e delle competenze trasferite. Le dotazioni patrimoniali e gli immobili di proprietà di detta autorità, strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite, sono acquistati dall’Agenzia del demanio ovvero concessi in locazione alla stessa, secondo accordi conclusi tra le parti.
3. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri è identificato il personale trasferito ai sensi del comma 2.
4. Il personale trasferito all’Autorità ai sensi del presente articolo conserva il trattamento economico e previdenziale goduto presso l’autorità di provenienza. Con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali vengono emanate le disposizioni di attuazione del presente comma.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’autorità di ’cui all’articolo 2, comma 3 al sistema europeo di banche centrali.

Art. 34 - Subingresso
l. L’Autorità subentra nelle situazioni giuridiche attive e passive, di diritto privato e pubblico, di cui erano titolari le autorità di cui all’articolo 2, comma 2 e quelli di cui era titolare l’autorità di cui all’articolo 2, comma 3 in relazione ai poteri e alle competenze trasferite, salva la responsabilità patrimoniale per fatto illecito.

Art. 35 - Inizio dell’attività
l. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri viene stabilita la data di entrata in funzione dell’Autorità. Alla stessa data la Commissione di cui all’articolo 2, comma 1 è trasformata e le autorità di cui all’articolo 2, comma 2 sono soppresse.
2. Fino all’entrata in funzione dell’Autorità, la Commissione e le autorità indicate all’articolo 2 della presente legge continuano a svolgere le loro funzioni con pienezza di poteri e secondo le disposizioni a ciascuna applicatili.
3. Entro tre mesi dalla nomina ai sensi della presente legge gli organi dell’Autorità predispongono lo statuto.

Art. 36 - Abrogazioni
l. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.