Art. 1. Ambito di
applicazione
1. Le disposizioni dell'articolo 13 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito
dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti
complessivamente indicati come: "legge n. 197/1991" si applicano,
nei limiti e con le modalità indicati negli articoli 3 e 4, alle
seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso
delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero
alla preventiva dichiarazione di inizio di attivita' specificamente
richiesti dalle norme a fianco di esse riportate: a) recupero di
crediti per conto terzi, alla licenza di cui all'articolo 115 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito indicato come:
"T.U.L.P.S."; b) custodia e trasporto di denaro contante e di
titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, alla licenza
di cui all'articolo 134 del T.U.L.P.S.; c) il trasporto di
denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie
particolari giurate, all'iscrizione nell'albo delle persone fisiche
e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di
terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; d) agenzia di
affari in mediazione immobiliare, all'iscrizione nell'apposita
sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3
febbraio 1989, n. 39; e) commercio di cose antiche, alla
dichiarazione preventiva di cui all'articolo 126 del T.U.L.P.S.;
f) esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, alla licenza di
cui all'articolo 115 del T.U.L.P.S.; g) commercio, comprese
l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o
di investimento, alle autorizzazioni di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese
l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, alla licenza di
cui all'articolo 127 del T.U.L.P.S.; i) gestione di case da
gioco, alle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonchè al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30; l) la fabbricazione di oggetti preziosi da
parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli
assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura; m) mediazione
creditizia, all'iscrizione all'albo dei mediatori creditizi di cui
all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108; n) agenzia in
attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito indicato come:
"testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto
dall'articolo 3.
2. Le autorità competenti al rilascio
delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni
di inizio attività, ovvero alla tenuta di albi o registri di cui al
comma 1, comunicano, senza ritardo, anche con mezzi informatici o
telematici, all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) i dati relativi
agli operatori e all'attività esercitata, ogni successiva
variazione, nonchè i provvedimenti di sospensione o revoca del
titolo autorizzatorio o di cancellazione eventualmente adottati,
indicandone i motivi. L'UIC utilizza i dati raccolti a fini di
antiriciclaggio.
Art. 2. Requisiti di onorabilita'
1. Quando non sono espressamente previsti da specifiche
norme di settore o dal presente decreto, costituiscono requisiti di
onorabilità per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1
quelli di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.
Art. 3. Agenzia in attivita' finanziaria
1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1,
comma 1, lettera n), e' riservato ai soggetti iscritti in un elenco
istituito presso l'UIC.
2. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato
sentito l'UIC, specifica il contenuto dell'attivita' indicata al
comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo
svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali
circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico e ne
disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di
soggetti aventi sede legale all'estero.
3. L'UIC procede
all'iscrizione nell'elenco quando ricorrono le condizioni seguenti:
a) per le persone fisiche: 1) cittadinanza italiana o di uno
Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le
disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286; 2) domicilio nel territorio della Repubblica; 3)
diploma di scuola media superiore o titolo equipollente a tutti gli
effetti di legge; 4) possesso dei requisiti di onorabilità
stabiliti nel regolamento emanato ai sensi dell'articolo 109 del
testo unico bancario; b) per i soggetti diversi dalle persone
fisiche: 1) previsione nell'oggetto sociale dello svolgimento
dell'attività di agenzia in attività finanziaria; 2) i
partecipanti al capitale e i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di
onorabilità stabiliti nei regolamenti emanati rispettivamente ai
sensi degli articoli 108 e 109 del testo unico bancario; 3) la
sede legale e la sede amministrativa siano situate nel territorio
della Repubblica; 4) siano rispettati i requisiti patrimoniali e
di forma giuridica stabiliti dal Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica con regolamento adottato su proposta
dell'UIC.
4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti indicati nella lettera b), numero
2), del comma 3, si applicano gli articoli 108, comma 3, e 109,
comma 2, del testo unico bancario.
5. I soggetti indicati
nella lettera b) del comma 3 svolgono la propria attività
esclusivamente per il tramite di persone fisiche iscritte
nell'elenco.
6. L'UIC esercita il controllo sui soggetti
iscritti nell'elenco per verificare l'osservanza delle disposizioni
del presente decreto. A tal fine, può richiedere la comunicazione
di dati e notizie e la trasmissione di dati e documenti fissando i
relativi termini. Esso può, altresì, chiedere la collaborazione
del nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
7. L'UIC disciplina la procedura e i termini per
l'iscrizione nell'elenco, nonchè le forme di pubblicità
dell'elenco stesso.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, su proposta dell'UIC, dispone la
cancellazione dall'elenco per gravi violazioni di norme di legge,
delle norme del presente decreto legislativo o delle disposizioni
emanate ai sensi di esso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentito l'UIC, disciplina la
procedura per la sospensione cautelare dall'elenco.
Art.
4. Obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di
operazioni sospette
1. Ai soggetti che esercitano, ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, le attività indicate alle lettere
a) , b) , c) , d) , g) , i) , e m), nonchè ai soggetti indicati
nell'articolo 3, si applicano gli obblighi di identificazione e di
registrazione previsti nell'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito
dall'articolo 2 della legge n. 197/1991, e gli obblighi di
segnalazione previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n.
197/1991.
2. Ai soggetti che esercitano, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, le attività indicate alle lettere e) , f)
, h) e l), si applicano gli obblighi di identificazione e
registrazione, previsti nell'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito
dall'articolo 2 della legge n. 197/1991.
3. Per i soggetti
che esercitano le attività previste nell'articolo 1, comma 1,
lettere a) , b) , e) , f) , h) ed l), gli obblighi di
identificazione dei clienti e di registrazione delle operazioni si
assolvono integrando i dati richiesti in applicazione degli articoli
119, 120, 128 e 135 del T.U.L.P.S. e quelle del relativo regolamento
di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Per
i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1, comma
1, lettera d), gli obblighi di identificazione dei clienti e di
registrazione delle operazioni si assolvono integrando i dati
richiesti a norma dell'articolo 1760, n. 3, del codice civile e
comportano l'indicazione del valore catastale dell'immobile oggetto
della mediazione e delle parti interessate.
4. Per i
soggetti che esercitano l'attività indicata nell'articolo 1, comma
1, lettera i), gli obblighi di identificazione e registrazione
previsti dall'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 15
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2 della legge n.
197/1991, si applicano anche per le operazioni di acquisto o di
cambio di: "fiches" o altri mezzi di gioco di valore superiore a 3
milioni di lire. Si osservano le disposizioni dell'articolo 3-bis
della legge n. 197/1991 e dell'articolo 16 del regolamento di
esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635.
5. Alle segnalazioni di operazioni sospette
effettuate ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni
dell'articolo 3 della legge n. 197/1991 e il regime di riservatezza
previsto nell'articolo 3-bis della stessa legge.
6. Negli
approfondimenti che coinvolgono le competenze di altre pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici questi collaborano con l'UIC
integrando le segnalazioni con gli elementi utili desumibili dagli
archivi in loro possesso. Rimane fermo il regime di riservatezza
previsto per gli archivi di polizia.
7. Le autorità
competenti a norma dell'articolo 1, comma 2, gli organi cui sono
demandate le attività di controllo e il Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza, nell'ambito delle rispettive
competenze, segnalano all'UIC le ipotesi di omissione delle
segnalazioni previste dall'articolo 3 della legge n. 197/1991,
rilevate nell'effettuazione di ispezioni o nell'esercizio di altre
forme di controllo nei confronti dei soggetti che svolgono le
attività indicate nell'articolo 1. 8. Avendo riguardo alla diversa
natura delle attività indicate nell'articolo 1, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con le altre amministrazioni interessate, su proposta dell'UIC,
stabilisce: a) le modalità di identificazione della clientela e
di registrazione delle operazioni e dei rapporti con essa
intrattenuti, anche con riferimento alle ipotesi di frazionamento e
all'individuazione di dati ulteriori rispetto a quelli richiesti
dalle disposizioni contenute nel presente decreto e nella legge n.
197/1991 e alle modalità della loro tenuta; b) le linee di
indirizzo per l'individuazione delle operazioni di cui all'articolo
3 della legge n. 197/1991.
Art. 5. C o n t r o l l i
1. Ferme restando le competenze delle autorità
competenti a norma dell'articolo 1, comma 2, e degli organi cui sono
demandate le attività di controllo, l'UIC, ai fini dell'analisi dei
flussi finanziari relativi al settore interessato, può indicare i
dati, registrati ai sensi dell'articolo 4, che i soggetti che
svolgono le attività indicate nell'articolo 1 devono comunicare
periodicamente. L'UIC può, altresì, accedere direttamente ai dati
registrati ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 197/1991 ed
effettuare i trattamenti necessari.
2. Fermo restando il
disposto dell'articolo 331 del codice di procedura penale, l'UIC
comunica senza ritardo alla Direzione investigativa antimafia e al
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che
ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora siano
attinenti alla criminalità organizzata, i dati, le notizie e le
analisi raccolte o elaborate nell'esercizio delle funzioni previste
dal presente decreto, che possono interessare l'attività di
contrasto al riciclaggio.
3. Ferme restando le competenze
delle autorità indicate all'articolo 1, comma 2, e degli organi cui
sono demandate le attività di controllo, il Nucleo speciale di
polizia valutaria della Guardia di finanza, svolge i compiti di cui
all'articolo 5, comma 10, della legge n. 197/1991, con le facoltà
di delega di cui all'articolo 3, comma 4, lettera f), della medesima
legge.
Art. 6. S a n z i o n i
1. Alle
violazioni degli obblighi di identificazione e di registrazione,
previsti dall'articolo 4, si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,
n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge n.
197/1991. Alle violazioni degli obblighi di segnalazione di
operazioni sospette, previsti dall'articolo 4, si applicano le
sanzioni previste dall'articolo 5, comma 5, della legge n. 197/1991.
2. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5,
commi 11, 12 e 13 della legge n. 197/1991.
3. Per la
violazione prevista nell'articolo 5, comma 5, della legge n.
197/1991, l'UIC contesta gli addebiti agli interessati, valuta le
deduzioni presentate entro trenta giorni e propone al Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'irrogazione
della sanzione.
4. L'UIC comunica alle amministrazioni che
esercitano la vigilanza od il controllo sulle attività di cui
all'articolo 1, le eventuali violazioni delle disposizioni contenute
nel presente decreto, nonchè le sanzioni comminate dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi
dell'articolo 5 della legge n. 197/1991, per i provvedimenti di
competenza.
5. Le amministrazioni che esercitano la
vigilanza od il controllo sulle attività di cui all'articolo 1
attivano il procedimento di cancellazione dall'albo o dal ruolo o di
revoca della licenza, anche per gravi violazioni degli obblighi
imposti dal presente decreto legislativo, anche su segnalazione
dell'UIC.
Art. 7. Disposizioni finali e transitorie
1. Il collegio sindacale dei soggetti indicati
all'articolo 1, verifica il rispetto delle disposizioni contenute
nel presente decreto e nei provvedimenti emanati ai sensi di esso.
Il collegio sindacale informa senza indugio l'UIC di tutti gli atti
o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri
compiti, che costituiscono una violazione delle disposizioni
medesime. L'UIC, d'intesa con le autorità competenti, stabilisce
modalità e termini per la trasmissione delle informazioni.
2. Ai promotori finanziari previsti dall'articolo 31 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e agli agenti di
assicurazione iscritti nell'albo previsto dalla legge 7 febbraio
1979, n. 48, si applica l'obbligo di segnalazione previsto
dall'articolo 3 della legge n. 197/1991. Le segnalazioni di
operazioni sospette vanno trasmesse all'intermediario per il quale
il segnalante agisce.
3. I regolamenti ministeriali previsti
dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. I provvedimenti
attuativi delle disposizioni contenute nel presente decreto sono
emanati, in sede di prima applicazione, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
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