Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni)
1. La presente legge si applica alle operazioni di
cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco
se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono i
seguenti requisiti: a) il cessionario sia una società prevista
dall'articolo 3; b) le somme corrisposte dal debitore o dai
debitori ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società
cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli
emessi, dalla stessa o da altra società, per finanziare l'acquisto
di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione.
2. Nella presente legge si intende per "testo unico
bancario" il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia.
Art. 2 (Programma
dell'operazione)
1. I titoli di cui all'articolo 1 sono
strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58, recante il testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
2. La società cessionaria o la società emittente i titoli,
se diversa dalla società cessionaria, redige il prospetto
informativo.
3. Nel caso in cui i titoli oggetto delle
operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori
professionali, il prospetto informativo contiene le seguenti
indicazioni: a) il soggetto cedente, la società cessionaria, le
caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai
titoli emessi per finanziarla; b) i soggetti incaricati di
curare l'emissione ed il collocamento dei titoli; c) i soggetti
incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di
cassa e di pagamento; d) le condizioni in presenza delle quali,
a vantaggio dei portatori dei titoli, è consentita alla società
cessionaria la cessione dei crediti acquistati; e) le condizioni
in presenza delle quali la società cessionaria può reinvestire in
altre attività finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei
crediti ceduti non immediatamente impiegati per il soddisfacimento
dei diritti derivanti dai titoli; f) le eventuali operazioni
finanziarie accessorie stipulate per il buon fine dell'operazione di
cartolarizzazione; g) il contenuto minimo essenziale dei titoli
emessi e l'indicazione delle forme di pubblicità del prospetto
informativo idonee a garantirne l'agevole conoscibilità da parte dei
portatori dei titoli; h) i costi dell'operazione e le condizioni
alle quali la società cessionaria può detrarli dalle somme
corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti, nonché l'indicazione
degli utili previsti dall'operazione e il percettore; i) gli
eventuali rapporti di partecipazione tra il soggetto cedente e la
società cessionaria.
4. Nel caso in cui i titoli oggetto
delle operazioni di cartolarizzazione siano offerti ad investitori
non professionali, l'operazione deve essere sottoposta alla
valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi.
5. La Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob), con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, stabilisce i requisiti di professionalità e i criteri per
assicurare l'indipendenza degli operatori che svolgono la
valutazione del merito di credito e l'informazione sugli eventuali
rapporti esistenti tra questi e i soggetti che a vario titolo
partecipano all'operazione, anche qualora la valutazione non sia
obbligatoria.
6. I servizi indicati nel comma 3, lettera c),
del presente articolo sono svolti da banche o da intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107
del testo unico bancario, i quali verificano che le operazioni siano
conformi alla legge ed al prospetto informativo.
7. Il
prospetto informativo deve essere, a semplice richiesta, consegnato
ai portatori dei titoli.
Art. 3 (Società per la
cartolarizzazione dei crediti)
1. La società cessionaria,
o la società emittente titoli se diversa dalla società cessionaria,
hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni
di cartolarizzazione dei crediti.
2. I crediti relativi a
ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli
effetti da quello della società e da quello relativo alle altre
operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte
di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare
l'acquisto dei crediti stessi.
3. Alla società cessionaria e
alla società emittente titoli si applicano le disposizioni contenute
nel titolo V del testo unico bancario, ad esclusione dell'articolo
106, commi 2 e 3, lettere b) e c), nonché le corrispondenti norme
sanzionatorie previste dal titolo VIII dello stesso testo unico.
Art. 4 (Modalità ed efficacia della cessione)
1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della
presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario.
2. Dalla data
della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella
Gazzetta Ufficiale, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte
dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei
diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). Dalla stessa
data la cessione dei crediti è opponibile: a) agli altri aventi
causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso
efficace verso i terzi in data anteriore; b) ai creditori del
cedente che non abbiano pignorato il credito prima della
pubblicazione della cessione.
3. Ai pagamenti effettuati dai
debitori ceduti alla società cessionaria non si applica l'articolo
67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni.
4. Per le operazioni di cartolarizzazione
disciplinate dalla presente legge i termini di due anni e di un anno
previsti dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a sei ed a
tre mesi.
Art. 5 (Titoli emessi a fronte dei crediti
acquistati)
1. Ai titoli emessi dalla società
cessionaria o dalla società emittente titoli, per finanziare
l'acquisto dei crediti, si applicano gli articoli 129 e 143 del
testo unico bancario.
2. Alle emissioni dei titoli non si
applicano il divieto di raccolta di risparmio tra il pubblico
previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico bancario, né i
limiti quantitativi alla raccolta prescritti dalla normativa
vigente; non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a
2420 del codice civile.
Art. 6 (Disposizioni fiscali e di
bilancio)
1. Ai fini delle imposte sui redditi, ai
titoli indicati nell' articolo 5 si applica lo stesso trattamento
stabilito per obbligazioni emesse dalle società per azioni con
azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e per titoli
similari, ivi compreso il trattamento previsto dal decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
2. Se la cessione ha per
oggetto crediti derivanti dalle operazioni indicate negli articoli
15, 16 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, continuano ad applicarsi le agevolazioni previste nel
citato articolo 15.
3. Le diminuzioni di valore registrate
sugli attivi ceduti, sulle garanzie rilasciate al cessionario e
sulle attività, diverse da quelle oggetto di cessione, poste a
copertura delle operazioni di cartolarizzazione, nonché gli
accantonamenti effettuati a fronte delle garanzie rilasciate al
cessionario, possono essere imputati direttamente alle riserve
patrimoniali, se relativi a contratti di cartolarizzazione stipulati
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
essi vanno imputati sul conto economico in quote costanti
nell'esercizio in cui si sono registrati la diminuzione di valore o
gli accantonamenti e nei quattro successivi. Delle operazioni di
cartolarizzazione, delle eventuali diminuzioni di valore e degli
accantonamenti non ancora inclusi nel conto economico occorre
fornire indicazione nella nota integrativa di bilancio.
4.
Nelle ipotesi di cui al comma 3, le diminuzioni di valore ivi
previste concorrono alla determinazione del reddito di impresa negli
esercizi in cui sono iscritte al conto economico.
5. Alle
minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a lire 300
milioni annue per ciascuno degli anni dal 1999 al 2005, si provvede,
per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
6. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 7 (Altre operazioni)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in
quanto compatibili: a) alle operazioni di cartolarizzazione dei
crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al
soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei
crediti emittente i titoli; b) alle cessioni a fondi comuni di
investimento, aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Nel caso di
operazioni realizzate mediante erogazione di un finanziamento, i
richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti,
rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore.
1. Pubblicata nella G.U. n. 111 del 14.5.1999.
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