Legge 17 febbraio 1992 n. 154  

"Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari"  

 

Art. 1 - Ambito soggettivo d'applicazione

1. Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti degli enti creditizi  operanti nel territorio dello Stato e di ogni altro soggetto che, nel medesimo territorio, eserciti professionalmente attività di prestito e finanziamento o, in ogni caso, una o più delle attività indicate alle voci 2,3,4,5,,7,11 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989.

Art. 2 – Pubblicità

1. Gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 devono rendere pubblici in ciascun locale aperto al pubblico:

a) i tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di raccolta indicate nell'elenco allegato alla presente legge e per quelle eventuali che, pur avendo natura e requisiti delle predette operazioni, siano diversamente siano diversamente configurate dagli enti e dai soggetti di cui all'art. 1 deliberatamente per scopi elusivi; dovranno essere indicati il tasso massimo per le operazioni attive e quelli minimo per le passive distinti eventualmente per forma tecnica, durata e classi di importo, nonché per le operazioni attive, la misura per gli interessi di mora; per l'emissione di titoli andranno indicati il rendimento effettivo nonché i parametri predeterminati in base ai quali tale rendimento può eventualmente variare;
b) le altre condizioni praticate per le operazioni di credito e di raccolta, ivi comprese le valute applicate per l'imputazione degli interessi a debito e a credito dei clienti;
c) il prezzo e le altre condizioni praticate per i servizi indicati nell'elenco allegato alla presente legge;
d) l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela

2. Per quanto riguarda i titoli di Stato, il Ministero del tesoro fissa, sentita la Banca d'Italia, i criteri e i parametri per la determinazione delle eventuali commissioni che gli enti creditizi propongono a carico della clientela in occasione del collocamento nonché per la trasparente determinazione dei relativi rendimenti; il Ministero del tesoro stabilisce altresì gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda per il pubblico che incombono agli enti creditizi nell'attività di collocamento di titoli pubblici.

3. L'obbligo di pubblicità di cui al comma 1 no può essere soddisfatto mediante rinvio agli usi.

4. La pubblicità deve essere attuata con l'esposizione nei locali aperti al pubblico del testo della presente legge nonché di avvisi sintetici datati e la diffusione in detti locali di fogli informativi analitici e datati da mettere a disposizione del pubblico. Gli avvisi e i fogli informativi devono essere datati e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizione e alle spese sopra indicati. Copia degli avvisi e dei fogli informativi deve essere conservata per cinque anni agli atti presso la sede legale e le filiali degli enti e dei soggetti di cui all'art.1.

5. Le informazioni rese pubbliche da ciascuno degli enti e dei soggetti di cui all'art. 1 devono avere identico contenuto in tutto il territorio nazionale e non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice civile.

6. Le informazioni di cui al comma 1 lettere a) e c), devono essere parimenti indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte effettuate con qualsiasi mezzo, con cui gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 rendono nota la disponibilità rispettivamente delle operazioni e dei servizi.

7. Conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale  per il credito ed il risparmio (CICR) la Banca d'Italia: impartisce istruzioni relative alla forma, al contenuto e alle modalità delle pubblicazioni; stabilisce criteri uniformi per il calcolo dei tassi di interesse, degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; individua altre operazioni e servizi che si rende opportuno assoggettare agli obblighi di pubblicità di cui al presente articolo.

Art. 3 - Forma dei contratti

  1. I contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono essere redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti.

2. La forma scritta non è obbligatoria per i contratti riguardanti la prestazione dei servizi che formano oggetto della pubblicità di cui all'art.2, sempre che il loro prezzo unitario non ecceda l'importo massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro e comunque, in sede di prima applicazione, lire 50.000.

3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per la forma dei contratti relativi a determinate categorie di operazioni e di servizi.

Art. 4 - Contenuto dei contratti

  1. I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

2.  L'eventuale possibilità di variare in senso favorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con la clausola approvata specificamente dal cliente.

3. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte.

4. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle.

Art. 5 - Integrazione dei contratti

  1.  Nelle ipotesi di nullità di cui all'articolo 4, comma 4, nonché nei casi di mancanza di specifiche indicazioni si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazione attive  e per quelle passive;
b) gli atri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi, in mancanza di pubblicità è nulla.

  Art. 6 - Modifica delle condizioni contrattuali

1.  I tassi di interesse , i prezzi e le altre condizioni previsti nei contratti di durata possono essere variati in senso sfavorevole al cliente, purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio notificato.

2. Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate della struttura dei tassi, la comunicazione di cui al comma 1 potrà avvenire in modo impersonale tramite inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale.

3. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può prevedere diverse modalità di comunicazione per le variazioni riguardanti determinate categorie di operazioni e servizi ove ciò sia giustificato da motivate ragioni tecniche.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.

5. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere. Ove siano ammesse forme di comunicazione impersonali, il termine suddetto decorre dalla pubblicazione dei relativi avvisi.

  Art. 7 - Decorrenza delle valute

  1. Per le operazioni passive gli interessi sui versamenti presso un ente creditizio di denaro, di assegni circolari emessi dallo stesso ente creditizio e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello presso il quale viene effettuato il versamento devono essere conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

  Art. 8 - Comunicazioni periodiche alla clientela

 1. Nei contratti di durata gli enti e i soggetti di cui all'art.1 sono tenuti a fornire per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno con comunicazione spedita o consegnata entro trenta giorni dalla fine dell'anno solare, una completa e chiara informazione sui tassi di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate al cliente, nonché su ogni altro evento ed elemento necessario al cliente per la comprensione dell'andamento del rapporto nel periodo di riferimento.

2. Per i rapporti regolati in conto corrente il cliente ha diritto di ricevere estratti conto con semestrale, trimestrale o mensile.

3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.

4. Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art.1 di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

5. Su conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni tecniche, particolari modalità per le comunicazioni di cui al comma 1.

  Art. 9 – Sanzioni

1.  Gli imprenditori, gli amministratori, i direttori, i dipendenti, i curatori, i liquidatori e i commissari che non osservano le disposizioni in materia di pubblicità di cui all'art.2 sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni.Gli enti e soggetti di cui all'art.1 rispondono civilmente in solido e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa presso i responsabili. Si osservano le disposizioni degli artt. 89 e 90 del Regio Decreto Legge 12 marzo 1936 n.375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938 n. 141 e successive modificazioni e integrazioni.

2. In caso di ripetute violazioni, il CICR, su proposta della Banca d'Italia, può disporre la sospensione dell'attività di sedi e filiali.

3.  Entro il termine di trenta giorni il testo integrale del provvedimento del Ministro del Tesoro di cui all'art.90 del citato Decreto Legge n. 375 del 1936, convertito, con modificazioni, dalla citata Legge n. 141 del 1938, è altresì pubblicato, a cura e spese dell'ente o soggetto trasgressore, su almeno due quotidiani, di cui uno economico a diffusione nazionale. In caso di inadempienza, la pubblicazione è disposta dalla Banca d'Italia e la trasgressore si applica, per questo solo fatto, con la procedura di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria di lire 5.000.000 oltre al rimborso delle spese per la pubblicazione.

4. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni degli artt. 16 e 26 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

5.  Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente Legge, la Banca d'Italia può acquisire informazioni ed eseguire ispezioni presso i soggetti di cui all'art.1, ovvero richiedere che tali verifiche siano effettuate  dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

  Art. 10 – Fideiussione

  1.  L'articolo 1938 del codice civile è sostituito dal seguente: " At. 1938 (Fideiussione per obbligazioni future condizionali). La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito".

2.  All'articolo 1956 del codice civile è aggiunto il seguente comma: " Non e valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione".

  Art. 11 - Norme finali

  1.  Le disposizioni della presente legge sono derogabili solo in senso più favorevole al cliente.

2.  Le deliberazioni del CICR e le istruzioni applicative della Banca d'Italia previste dalla presente legge, nonché il decreto del Ministero del Tesoro di cui all'art.3, comma 2, devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

3. In sede di prima applicazione, le deliberazioni del CICR devono essere adottate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale. Nel medesimo termine deve essere emanato il decreto del Ministro del Tesoro di cui all'art.3, comma2. Entro i trenta giorno successivi  all'adozione dei suddetti provvedimenti, la Banca d'Italia emana le proprie istruzioni applicative.

4. Le disposizioni di cui all'art.2, commi 1,2,4 e6, all'art.3, commi 1e2, gli articoli 4,5 e 6, commi 1,2,4, e 5, all'art. 8, comma 1,e all'art.10 acquistano efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.