"Norme
per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari
Art. 1 -
Ambito soggettivo d'applicazione
1. Le norme della presente legge trovano applicazione nei confronti degli enti creditizi operanti nel territorio dello Stato e di ogni altro soggetto che, nel medesimo territorio, eserciti professionalmente attività di prestito e finanziamento o, in ogni caso, una o più delle attività indicate alle voci 2,3,4,5,,7,11 e 14 dell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989.
Art.
2 – Pubblicità
1.
Gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 devono rendere pubblici in
ciascun locale aperto al pubblico:
a) i
tassi di interesse effettivamente praticati per le operazioni di credito e di
raccolta indicate nell'elenco allegato alla presente legge e per quelle
eventuali che, pur avendo natura e requisiti delle predette operazioni, siano
diversamente siano diversamente configurate dagli enti e dai soggetti di cui
all'art. 1 deliberatamente per scopi elusivi; dovranno essere indicati il tasso
massimo per le operazioni attive e quelli minimo per le passive distinti
eventualmente per forma tecnica, durata e classi di importo, nonché per le
operazioni attive, la misura per gli interessi di mora; per l'emissione di
titoli andranno indicati il rendimento effettivo nonché i parametri
predeterminati in base ai quali tale rendimento può eventualmente variare;
b) le
altre condizioni praticate per le operazioni di credito e di raccolta, ivi
comprese le valute applicate per l'imputazione degli interessi a debito e a
credito dei clienti;
c) il
prezzo e le altre condizioni praticate per i servizi indicati nell'elenco
allegato alla presente legge;
d)
l'importo delle spese per le comunicazioni alla clientela
2.
Per quanto riguarda i titoli di Stato, il Ministero del tesoro fissa,
sentita la Banca d'Italia, i criteri e i parametri per la determinazione delle
eventuali commissioni che gli enti creditizi propongono a carico della clientela
in occasione del collocamento nonché per la trasparente determinazione dei
relativi rendimenti; il Ministero del tesoro stabilisce altresì gli ulteriori
obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda per il pubblico che incombono
agli enti creditizi nell'attività di collocamento di titoli pubblici.
3.
L'obbligo di pubblicità di cui al comma 1 no può essere soddisfatto
mediante rinvio agli usi.
4. La
pubblicità deve essere attuata con l'esposizione nei locali aperti al pubblico
del testo della presente legge nonché di avvisi sintetici datati e la diffusione
in detti locali di fogli informativi analitici e datati da mettere a
disposizione del pubblico. Gli avvisi e i fogli informativi devono essere datati
e costantemente aggiornati con le modifiche apportate ai tassi, ai prezzi, alle
condizione e alle spese sopra indicati. Copia degli avvisi e dei fogli
informativi deve essere conservata per cinque anni agli atti presso la sede
legale e le filiali degli enti e dei soggetti di cui all'art.1.
5. Le
informazioni rese pubbliche da ciascuno degli enti e dei soggetti di cui
all'art. 1 devono avere identico contenuto in tutto il territorio nazionale e
non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice
civile.
6. Le
informazioni di cui al comma 1 lettere a) e c), devono essere parimenti indicati
negli annunci pubblicitari e nelle offerte effettuate con qualsiasi mezzo, con
cui gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 rendono nota la disponibilità
rispettivamente delle operazioni e dei servizi.
7.
Conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) la
Banca d'Italia: impartisce istruzioni relative alla forma, al contenuto e alle
modalità delle pubblicazioni; stabilisce criteri uniformi per il calcolo dei
tassi di interesse, degli interessi e degli altri elementi che incidono sul
contenuto economico dei rapporti; individua altre operazioni e servizi che si
rende opportuno assoggettare agli obblighi di pubblicità di cui al presente
articolo.
Art. 3 - Forma dei contratti
2. La
forma scritta non è obbligatoria per i contratti riguardanti la prestazione dei
servizi che formano oggetto della pubblicità di cui all'art.2, sempre che il
loro prezzo unitario non ecceda l'importo massimo stabilito con decreto del
Ministro del tesoro e comunque, in sede di prima applicazione, lire 50.000.
3. Su
conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni
tecniche, particolari modalità per la forma dei contratti relativi a determinate
categorie di operazioni e di servizi.
Art. 4 - Contenuto dei
contratti
2.
L'eventuale possibilità di variare in senso favorevole al cliente il
tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente
indicata nel contratto con la clausola approvata specificamente dal
cliente.
3. Le
clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non
apposte.
4. Le
clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti
di quelli resi pubblici sono nulle.
Art.
5 - Integrazione dei contratti
a) il
tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o
di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi
nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le
operazione attive e per quelle
passive;
b)
gli atri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del
rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi, in mancanza di
pubblicità è nulla.
1.
I tassi di interesse , i prezzi e le altre condizioni previsti nei
contratti di durata possono essere variati in senso sfavorevole al cliente,
purché ne sia data al medesimo comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio
notificato.
2.
Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni generalizzate della
struttura dei tassi, la comunicazione di cui al comma 1 potrà avvenire in modo
impersonale tramite inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale.
3. Su
conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può prevedere diverse modalità di
comunicazione per le variazioni riguardanti determinate categorie di operazioni
e servizi ove ciò sia giustificato da motivate ragioni tecniche.
4. Le
variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni
del presente articolo sono inefficaci.
5.
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta il
cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere in
sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni
precedentemente in essere. Ove siano ammesse forme di comunicazione impersonali,
il termine suddetto decorre dalla pubblicazione dei relativi avvisi.
1.
Nei contratti di durata gli enti e i soggetti di cui all'art.1 sono
tenuti a fornire per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e comunque
almeno una volta all'anno con comunicazione spedita o consegnata entro trenta
giorni dalla fine dell'anno solare, una completa e chiara informazione sui tassi
di interesse applicati nel corso del rapporto, sulla decorrenza delle valute,
sulla capitalizzazione degli interessi e sulle ritenute di legge su di essi
operate, sulle altre somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate al
cliente, nonché su ogni altro evento ed elemento necessario al cliente per la
comprensione dell'andamento del rapporto nel periodo di riferimento.
2.
Per i rapporti regolati in conto corrente il cliente ha diritto di
ricevere estratti conto con semestrale, trimestrale o mensile.
3. In
mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si
intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.
4. Il
cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre
sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste
in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di
deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui
all'art.1 di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
5. Su
conforme delibera del CICR, la Banca d'Italia può dettare, per motivate ragioni
tecniche, particolari modalità per le comunicazioni di cui al comma 1.
1.
Gli imprenditori, gli amministratori, i direttori, i dipendenti, i
curatori, i liquidatori e i commissari che non osservano le disposizioni in
materia di pubblicità di cui all'art.2 sono puniti con la sanzione pecuniaria da
lire due milioni a lire dieci milioni.Gli enti e soggetti di cui all'art.1
rispondono civilmente in solido e sono obbligati ad esercitare il diritto di
rivalsa presso i responsabili. Si osservano le disposizioni degli artt. 89 e 90
del Regio Decreto Legge 12 marzo 1936 n.375, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 marzo 1938 n. 141 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In
caso di ripetute violazioni, il CICR, su proposta della Banca d'Italia, può
disporre la sospensione dell'attività di sedi e filiali.
3.
Entro il termine di trenta giorni il testo integrale del provvedimento
del Ministro del Tesoro di cui all'art.90 del citato Decreto Legge n. 375 del
1936, convertito, con modificazioni, dalla citata Legge n. 141 del 1938, è
altresì pubblicato, a cura e spese dell'ente o soggetto trasgressore, su almeno
due quotidiani, di cui uno economico a diffusione nazionale. In caso di
inadempienza, la pubblicazione è disposta dalla Banca d'Italia e la trasgressore
si applica, per questo solo fatto, con la procedura di cui al comma 1, la
sanzione pecuniaria di lire 5.000.000 oltre al rimborso delle spese per la
pubblicazione.
4.
Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le
disposizioni degli artt. 16 e 26 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
5.
Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente
Legge, la Banca d'Italia può acquisire informazioni ed eseguire ispezioni presso
i soggetti di cui all'art.1, ovvero richiedere che tali verifiche siano
effettuate dalle competenti
autorità di controllo o di vigilanza.
2.
All'articolo 1956 del codice civile è aggiunto il seguente comma: " Non e
valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della
liberazione".
2.
Le deliberazioni del CICR e le istruzioni applicative della Banca
d'Italia previste dalla presente legge, nonché il decreto del Ministero del
Tesoro di cui all'art.3, comma 2, devono essere pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.
3. In
sede di prima applicazione, le deliberazioni del CICR devono essere adottate
entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
ufficiale. Nel medesimo termine deve essere emanato il decreto del Ministro del
Tesoro di cui all'art.3, comma2. Entro i trenta giorno successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti,
la Banca d'Italia emana le proprie istruzioni applicative.
4. Le
disposizioni di cui all'art.2, commi 1,2,4 e6, all'art.3, commi 1e2, gli
articoli 4,5 e 6, commi 1,2,4, e 5, all'art. 8, comma 1,e all'art.10 acquistano
efficacia trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello stato.