Legge 30 luglio 1998, n. 281
Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti
Art.
1. 1. In
conformità ai principi
contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato
sull'Unione europea nonché nella normativa comunitaria derivata, sono
riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e
collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in
sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono
favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche
attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei
consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni. 2. Ai consumatori ed agli utenti sono
riconosciuti come fondamentali i diritti: Art.
2. 1. Ai fini della presente legge si
intendono per: Art.
3. 1. Le associazioni dei consumatori e
degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 sono legittimate
ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice
competente: 2. Le associazioni di cui al comma 1
possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di
conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura competente per territorio a norma dell'articolo 2, comma 4,
lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura è, in
ogni caso, definita entro sessanta giorni. 3. Il processo verbale di
conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è depositato
per l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel quale
si è svolto il procedimento di conciliazione. 4. Il pretore, accertata la
regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con
decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo
esecutivo. 5. In ogni caso l'azione di cui al
comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni
dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse
ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei
consumatori e degli utenti. 6. Nei casi in cui ricorrano giusti
motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli
669-bis e seguenti del codice di procedura civile. 7. Fatte salve le norme sulla
litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei
procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono
il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati
dalle medesime violazioni. Art.
4. 1.
è istituito presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Consiglio nazionale
dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato
"Consiglio". 2. Il Consiglio, che si avvale, per le
proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composto dai
rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti
inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 e da un rappresentante delle
regioni e delle province autonome designato dalla conferenza dei
presidenti delle regioni, e delle province autonome, ed è presieduto
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un
suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, e dura in carica tre anni. 3. Il Consiglio invita alle proprie
riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale
riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei
consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti
ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione
del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle
pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie
trattate. 4.
è compito del Consiglio: Art.
5. 1. Presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle
associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello
nazionale. 2. L'iscrizione nell'elenco
è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di
documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dei seguenti requisiti: 3. Alle associazioni dei consumatori e
degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità
commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni
connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 4. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento
dell'elenco. 5. All'elenco di cui al presente
articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e
degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei
requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonchè con un
numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della
regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale
rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Art.
6. 1. Le agevolazioni e i contributi
previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le
modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle attività
editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5
della presente legge. Art.
7. 1. Per le
finalità della presente
legge è autorizzata la spesa massima di 3 miliardi di lire annue a
decorrere dal 1998, da destinare, rispettivamente, nella misura di lire
2 miliardi annue allo svolgimento delle attività promozionali del
Consiglio di cui all'articolo 4 e di lire 1 miliardo alle agevolazioni e
ai contributi di cui all'articolo 6. 2. Alla copertura degli oneri di cui
al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art.
8. 1. Fino al 31 dicembre 1999, il
Consiglio di cui all'articolo 4 è composto dai membri della Consulta
dei consumatori e degli utenti istituita con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1994, e
successive modificazioni, ed è integrato dai rappresentanti delle
associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5, ove non già
rappresentate nella Consulta. 2. Fino alla data di cui al comma 1,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il
parere del Consiglio di cui all'articolo 4, può iscrivere in via
provvisoria nell'elenco di cui all'articolo 5 associazioni che non siano
in possesso del requisito di cui alla lettera c) del comma 2 del
medesimo articolo 5, fermi i restanti requisiti. Tale iscrizione ha
effetto fino alla data di cui al comma 1. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. |