IMMOBILI
PRIMA CASA
L'Amministrazione
finanziaria a partire dalla Legge 22.04.1982 n. 168 ha
previsto norme agevolative per l'acquisto della prima casa di
abitazione.
Poi
nel tempo sono state emanate varie leggi tra cui la Legge
5.04.1985 n. 118 e la Legge più recente 28.12.1995 n. 549 più
volte modificata in occasione delle ultime finanziarie.
Le
agevolazioni sono previste per gli atti di compravendita di
case d'abitazione non di lusso, nonchè gli atti traslativi o
costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e
dell'abitazione relative alle stesse.
LE
AGEVOLAZIONI PREVISTE
L'agevolazione
consiste in una riduzione delle imposte indirette dovute in
sede di compravendita dell'immobile ma bisogna distinguere se
:
-
la
compravendita è effettuata da un' impresa di
costruzioni a privato : in detto caso si applica
L'IVA, in luogo dell'imposta di registro, nella misura del
4% (n. 21, Tab. A, Parte Seconda, D.P.R. 633/72) .
L'imposta di registro,
l'imposta ipotecaria e catastale è stabilita in misura
fissa di € 168,00 ciascuna. L'invim è ridotta al 50%. Si ricorda che
l'aliquota IVA ordinaria in sede di compravendita di
immobili abitativi non di lusso ma non prima casa
l'aliquota è il 10% . In questo caso Le imposte
ipotecaria e catastale sono dovute nella misura
complessiva ordinaria del 3%. L'invim è applicata al
100%.
-
la
compravendita è effettuata da privato a privato :
in detto caso si applica l'IMPOSTA DI REGISTRO , in luogo
dell'iva, nella misura del 4% (Art. 1, Tariffa
allegata al D.P.R. 131/86) ridotta ulteriormente al 3% a
partire dall'1.01.2000 ai sensi dell'art. 7 commi 6
e 8 della Legge Finanziaria 2000 . Le imposte ipotecaria e
catastale sono dovute in misura fissa di € 168,00. L'invim
è ridotta al 50%. Si ricorda che l'aliquota dell'imposta
di registro in misura ordinaria in sede di compravendita
di immobili abitativi non di lusso ma non prima casa
l'aliquota è l'8% ridotta al 7% a partire
dall'1.01.2000. In questo caso le imposte
ipotecaria e catastale sono dovute nella misura
complessiva ordinaria già vista del 3%. L'invim è dovuta
al 100% anche se a partire dall' 1.01.2000 è
comunque ridotta ai sensi dell'art. 7 comma 4 Legge
Finanziaria 2000 al 75%.
Si
ricorda che le riduzioni della Finanziaria 2000 per quanto
riguarda l'imposta di registro spettano in occasione di
compravendite di fabbricati abitativi e loro pertinenze e non
abitativi , esclusi i terreni mentre per l'invim le riduzioni
sono previste in occasione di compravendite di soli fabbricati
ad uso abitativo e relative pertinenze , esclusi altri
fabbricati non abitativi o terreni ed esclusi gli atti di
trasferimento a titolo gratuito (donazioni).
La
Legge 23.12.1998 n. 448 (Finanziaria 1999) ha introdotto un'ulteriore
agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa per i
contribuenti che :
-
vendono
la propria prima abitazione acquistata come "prima
casa"
-
comprano
una nuova abitazione entro un anno dalla vendita
della precedente sempre che la nuova "prima
casa" possa fruire dei benefici e rientri nei
requisiti di abitazione non di lusso .
L'agevolazione
consiste in un credito d'imposta pari all'importo
versato a titolo di imposta di registro o Iva in sede di
stipula del primo acquisto agevolato. Tale credito non può
superare l'ammontare dell'imposta di registro o Iva dovuta per
l'acquisto agevolato della nuova abitazione non di lusso . Il
credito è pari al minore tra la somma dovuta in relazione al
primo acquisto agevolato e quella dovuta in relazione al
secondo acquisto.
Il
credito d'imposta può essere utilizzato nei seguenti
modi:
-
in
diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'acquisto
della nuova abitazione;
-
utilizzato
in diminuzione dell'IRPEF dovuta in sede di dichiarazione
dei redditi dopo l'acquisto della nuova abitazione;
-
utilizzato
in compensazione nella delega F24 ;
Si
precisa che il credito d'imposta non è utilizzabile in
diminuzione dell'Iva dovuta sull'acquisto della nuova
abitazione vale a dire che in caso di acquisto da imprese
costruttrici o immobiliari il credito spetta spetta fino alla
concorrenza dell'Iva dovuta ma può essere utilizzato solo in
diminuzione dall'IRPEF o in compensazione nella delega F24 ;
A
CHI SPETTANO
Le
agevolazioni spettano soltanto alla persona fisica che
dichiari :
-
di
non essere titolare esclusivo o in comunione con il
coniuge di diritti di proprietà, di usufrutto, uso,
abitazione o nuda proprietà su un'altra abitazione
(acquisita a qualsiasi titolo) ubicata nello stesso
Comune di quella oggetto della compravendita.
-
di
non essere titolare esclusivo, anche per quote, o in
comunione con il coniuge di diritti di proprietà,
usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà su un'altra
abitazione ubicata in qualsiasi luogo del territorio
italiano e acquistata beneficiando delle agevolazioni
prima casa.
QUALI
CARATTERISTICHE DEVE AVERE L'IMMOBILE
L'immobile
oggetto della compravendita deve avere le caratteristiche di
una casa di abitazione intendendo per tale una unità
immobiliare destinata ad essere utilizzata per il
soddisfacimento delle esigenze abitative dell'acquirente.
Le
unità immobiliari ad uso abitativo sono identificate presso
l'Ufficio Tecnico Erariale (catasto) di competenza mediante le
cosiddette categorie catastali di tipo da A/1, A/2 fino
alla A/9 e A/11.
Lo
stesso immobile deve essere non di lusso cioè non
possedere le caratteristiche di lusso elencate dal D.M.
2.08.1969. La quasi totalità delle normali abitazioni civili
hanno categoria catastale A/2 e sono considerate non di lusso.
DOVE
DEVE ESSERE SITUATO L'IMMOBILE
L'agevolazione
spetta soltanto se l'immobile è situato :
-
nel
territorio del Comune in cui l'acquirente ha la
residenza o intende stabilirla entro un anno dall'acquisto
;
-
nel
territorio del Comune in cui l'acquirente svolge la
propria attività di qualunque tipo essa sia : lavorativa,
sportiva di volontariato o di studio:
-
in
qualunque luogo del territorio italiano, se il soggetto
acquirente è cittadino italiano emigrato all'estero;
-
nel
luogo dove ha sede o esercita l'attività il datore di
lavoro per il quale l'acquirente lavora, se il soggetto
acquirente si trasferisce all'estero per motivi di lavoro
;
SANZIONI
L'Ufficio
del Registro in caso di dichiarazione non veritiera può
richiedere il versamento delle maggiori imposte oltre una
penale del 30% entro il termine decadenziale di tre anni dalla
registrazione del contratto ai sensi dell'art. 76 D.P.R.
131/86
MUTUI
IPOTECARI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Gli
interessi passivi e gli oneri accessori relativi a mutui
ipotecari su immobili sono considerati oneri detraibili
ai fini della deducibilità fiscale ai fini IRPEF in sede di
dichiarazione dei redditi.
Gli
oneri detraibili tipo gli interessi passivi relativi a mutui
ipotecari danno diritto attualmente alla riduzione
dell'imposta IRPEF lorda per il 19% del loro ammontare
a patto che:
-
risultino
effettivamente pagati (criterio di cassa) dal contribuente
durante l'anno di competenza della dichiarazione dei
redditi. La Finanziaria , in via eccezionale consente per
l'UNICO/2000 relativo all'anno 1999 di poter dedurre i
pagamenti di interessi e oneri accessori da mutui
ipotecari sino al 3.01.2000 ;
-
siano
sostenuti dal contribuente nell'interesse proprio
(carattere personale della deducibilità);
-
siano
corrisposti a soggetti (banche o istituti) residenti nel
territorio dello Stato o a soggetti non residenti con
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato o dal
1.1.1993 da soggetti residenti nel territorio di uno Stato
della CEE.
-
l'ammontare
degli interessi e degli oneri accessori risulti da idonea
documentazione da conservarsi in originale per tutto il
periodo di prescrizione della dichiarazione dei redditi
interessata e attualmente fino al 31.12.2004.
Si
precisa che tra gli oneri accessori rientrano :
-
le
commissioni spettanti agli istituti di credito per
l'attività di intermediazione e altri oneri bancari;
-
gli
oneri fiscali compresa l'imposta per l'iscrizione o la
cancellazione dell'ipoteca ;
-
le
spese di istruttoria, di notaio e di perizia tecnica
relative all'atto di mutuo ;
-
le
eventuali maggiori somme per variazioni di cambio per i
mutui in valuta.
Il
trattamento fiscale da applicare agli interessi passivi ed
agli oneri accessori relativi ai mutui ipotecari sono
differenti a seconda del momento della stipula degli stessi :
A)
MUTUI IPOTECARI PRIMA CASA STIPULATI DAL 1.01.1993
Per
l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione
principale la detrazione dei relativi interessi, oneri
accessori e quote di rivalutazione è ammessa a condizione
che:
-
l'acquisto
dell'immobile sia avvenuto nei 6 mesi antecedenti o
successivi alla data di stipulazione del mutuo. Non si
tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l'originario contratto sia estinto e ne venga stipulato
uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli
oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e
all'accensione del nuovo. E' da evidenziare, inoltre, che
non si perde il diritto alla detrazione, se l'unità
immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro
i 6 mesi a causa di trasferimento per motivi di lavoro,
avvenuto dopo l'acquisto. La detrazione, spettante nella
misura del 19%, va calcolata su un importo massimo di € 3.615,20. Pertanto la detrazione
d'imposta massima spettante risulta pari a € 686,89
(19% x € 3.615,20). In caso di contitolarità del
medesimo mutuo o di più contratti di mutuo all'acquisto
dello stesso immobile, la detrazione si applica su un
importo complessivo massimo di € 3.615,20 (ad esempio,
marito e moglie cointestatari del mutuo che grava sulla
propria abitazione principale, devono calcolare la
detrazione su importo di € 1.807,60 pro capite).
Il
diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più
utilizzato come abitazione principale a meno che la variazione
dell'abitazione principale non dipenda da trasferimento per
motivi di lavoro. Tale circostanza si verifica anche a seguito
di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o
annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti
civili. Resta fermo che il coniuge che continua ad adibire ad
abitazione principale l'immobile in questione, ha diritto ad
usufruire della detrazione per la propria quota di interessi
nel limite massimo di € 1.807,60;
La
detrazione non è ammessa nel caso in cui il mutuo ipotecario
sia stato stipulato autonomamente per acquistare una
pertinenza dell'abitazione principale (ad esempio: garage);
La
detrazione spetta anche al nudo proprietario (vale a
dire al proprietario dell'immobile gravato, ad esempio, da un
usufrutto in favore di altra persona) sempre che ricorrano
tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai
all'usufruttuario, in quanto lo stesso non acquista
l'immobile.
ATTENZIONE - Gli interessi
passivi relativi a mutui per l'acquisto di un'unità
immobiliare non adibita a prima casa stipulati
a decorrere dal 1.01.1993
non sono mai detraibili.
B)
MUTUI IPOTECARI PRIMA CASA STIPULATI NEL 1991 e 1992
Le
detrazione d'imposta del 19% va calcolata su un ammontare
massimo complessivo di € 3.615,20 per ciascun intestatario
del mutuo ed è ammessa a condizione che:
-
l'unità
immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale
alla data dell'8.12.1993;
-
nella
rimanente parte dell'anno, così come per gli anni
successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione
principale per motivi diversi da quelli di lavoro. E' da
sottolineare, inoltre, che per i mutui stipulati per
l'acquisto di immobili adibiti a propria abitazione
diversa da quella principale (ad es.: secondaria o a
disposizione), la detrazione del 19% va commisurata su un
importo massimo di € 2.065,38 per ciascun intestatario
del mutuo. Non è consentita la detrazione di interessi
passivi su mutui ipotecari non finalizzati all'acquisto di
unità immobiliari (ad es.: un mutuo stipulato per
l'acquisto del terreno su cui costruire la propria
abitazione).
C)
MUTUI IPOTECARI PRIMA CASA STIPULATI PRIMA DEL 31.12.1990
Per
i mutui stipulati anteriormente al 1° gennaio 1991 la
detrazione d'imposta del 19% va commisurata su un ammontare
massimo complessivo di € 3.615,20 per ciascun intestatario
del mutuo ed è ammessa a condizione che:
-
l'unità
immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale
alla data dell'8.12.1993;
-
nella
rimanente parte dell'anno, così come per gli anni
successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione
principale per motivi diversi da quelli di lavoro. La
detrazione d'imposta del 19% va, invece, commisurata su un
importo massimo di interessi non superiore a € 2.065,38
per ciascun intestatario del mutuo, se tali mutui sono
stati stipulati per l'acquisto di qualsiasi tipo di
immobile o per ragioni diverse dall'acquisto di immobili
(ad es.: per la costruzione o la ristrutturazione di
immobili).
ATTENZIONE
ad alcuni casi particolari:
-
nel
caso di mutuo cointestato ad entrambi i coniugi,
ognuno di essi può fruire della detrazione unicamente per
la propria quota di interessi passivi. Non è consentito
calcolare la detrazione sulla quota dell'altro coniuge,
anche se questi è fiscalmente a carico;
-
nel
caso in cui il contribuente, a fronte di un mutuo
ipotecario, fruisca di un contributo erogato dallo
Stato o da Enti pubblici in conformità ad apposite
disposizioni legislative, gli interessi passivi sono
detraibili limitatamente alla parte rimasta effettivamente
a carico del contribuente medesimo. Qualora il contributo
stesso venga erogato in un periodo d'imposta successivo a
quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione
per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare
del contributo percepito deve essere assoggettato a
tassazione separata a titolo di onere rimborsato;
-
in
caso di acquisto dell'immobile con accollo di mutuo
avvenuto successivamente al 1° gennaio 1993, le
condizioni di detraibilità previste per i mutui stipulati
a partire da tale data devono ricorrere nei confronti del
contribuente che si è accollato il mutuo: in questi casi
per data di stipulazione del contratto di mutuo deve
intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo
del mutuo;
-
in
caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato
per l'acquisto di propria abitazione si ha diritto alla
detrazione (in base alla normativa vigente al momento
della stipula dell'originario contratto di mutuo), a
condizione che le parti contraenti non siano variate, non
sia stato mutato l'immobile concesso in garanzia e 'importo
del mutuo risulti non superiore alla residua quota di
capitale ancora da rimborsare alla data di rinegoziazione
del predetto contratto. Le parti contraenti si
considerano invariate anche nell'ipotesi in cui la
rinegoziazione avvenga, anzichè con il contraente
originario, tra la banca e colui che nel frattempo è
subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.
ALTRI
INTERESSI PASSIVI DETRAIBILI
Mutui
stipulati nel 1997 per interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e di ristruttutazione edilizia : L'art.
1, comma 4. D.L. 31.12.1996, n. 669 convertito nella Legge
28.2.1997, n. 30, ha stabilito che ai fini dell'Irpef di
detrae dall'imposta lorda e fino a concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo,
non superiore a € 2.582,28 , degli interessi passivi e
relativi oneri accessori nonchè delle quote di rivalutazione
in dipendenza di mutui stipulati nel 1997 per effettuare
interventi di recupero edilizio di cui alle lettere a), b), c)
e d) dell'art. 31, comma 1, L. 5.8.1978, n. 457 e precisamente
interventi di:
-
manutenzione
ordinaria e straordinaria;
-
restauro
e risanamento conservativo;
-
ristrutturazione
edilizia.
Da
evidenziare che per poter fruire della detrazione d'imposta è
necessario che sia stato stipulato un contratto di mutuo
finalizzato a finanziarie i predetti interventi di recupero
edilizio che possono riguardare:
-
immobili
adibiti ad abitazione sia principale che secondaria;
-
unità
immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici,
negozi, ecc.) a condizione che gli interventi stessi siano
posti in essere nel rispetto degli adempimenti previsti
dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.
Non
è necessario che il mutuo sia garantito da ipoteca su
immobili. Non sono consentiti altri tipi di finanziamento (ad
es.: aperture di credito bancario, cambiali ipotecarie, ecc.).
E' da segnalare che in base a quanto stabilito dal D.M.
22.3.1997, per poter fruire della detrazione occorre
conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici
finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi
relativi alle spese di realizzazione dei suindicati
interventi. Va ricordato, infine, che la detrazione di cui
trattasi può coesistere con quella prevista per l'acquisto di
unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e
spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà
del contribuente, anche per quelli utilizzati in base ad un
contratto a titolo oneroso o gratuito o ad altro titolo
idoneo.
Mutui
ipotecari per la costruzione e la ristrutturazione edilizia
dell'abitazione principale: l'art.
3, comma 1, L. 27.12.1997, n. 449 ha disposto che ai fini
Irpef si detrae dall'imposta lorda e fino alla concorrenza del
suo ammontare, un importo pari al 19% dell'ammontare
complessivo non superiore a € 2.582,28, degli interessi
passivi e relativi oneri accessori e quote di rivalutazione,
di dipendenza di mutui stipulati, a decorrere del 1° gennaio
1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per
costruzioni di unità immobiliari si intendono tutti gli
interventi realizzati in conformità al provvedimento di
abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione,
compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'art. 31, comma 1, lett. d), L. 5.8.1978, n. 457. Per poter
fruire della detrazione è necessario che vengano rispettate
le seguenti condizioni:
-
l'unità
immobiliare che si costruisce deve essere quella nella
quale il contribuente intende dimorare abitualmente;
-
il
mutuo deve essere stipulato non oltre 6 mesi, antecedenti
o successivi, alla data di inizio dei lavori di
costruzione;
-
l'immobile
deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi
dal termine dei lavori di costruzione;
-
il
contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che
avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di
proprietà o di altro diritto reale.
Si
precisa che che:
-
la
detrazione d'imposta in argomento si applica limitatamente
all'ammontare degli interessi passivi riguardanti
l'importo del mutuo utilizzato in ciascun anno per la
costruzione dell'immobile;
-
in
caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più
contratti di mutuo, il limite di € 2.582,28 si
riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri
accessori e quote di rivalutazione sostenuti;
-
la
detrazione è cumulabile con quella prevista per gli
interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti
per l'acquisto dell'abitazione principale soltanto per
tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione
dell'unità immobiliare, nonchè per il periodo di 6 mesi
successivi al termine dei lavori stessi;
-
il
diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo
d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più
utilizzato come abitazione principale; non si tiene conto
delle variazioni a causa di trasferimenti per motivi di
lavoro;
-
la
mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità
immobiliare entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori di
costruzione della stessa comporta la perdita del diritto
alla detrazione. In tale ipotesi il termine per la
rettifica della dichiarazione dei redditi da parte del
Fisco decorre dalla data di conclusione dei lavori di
costruzione;
-
le
detrazione non spetta si i lavori di costruzione non sono
ultimati entro il termine previsto dal provvedimento di
concessione edilizia (salvo proroga).
Occorre
conservare tutta la documentazione relativa al pagamento degli
interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di
mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è garantito
da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione
dell'immobile da destinare ad abitazione principale) e la
copia della documentazione relativa alle spese di costruzione.
INTERESSI
PASSIVI NON DETRAIBILI
Non
danno diritto alla detrazione gli interessi passivi derivanti
da:
-
mutui
stipulati nel 1991 e 1992 per motivi diversi dall'acquisto
della propria abitazione (ad es.: per la
ristrutturazione);
-
mutui
stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi
dall'acquisto dell'abitazione principale (ad es.: per
l'acquisto di una residenza secondaria), con esclusione,
come vedremo, dei mutui stipulati nel 1997 per
ristrutturare gli immobili e dei mutui ipotecari stipulati
a partire dal 1998 per la costruzione e la
ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale;
-
aperture
di credito bancarie, affidamenti bancari o anticipazioni
bancarie ,anche se garantite da ipoteca.
-
finanziamenti
al consumo garantiti da cessione di stipendio
-
finanziamenti
diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se
con garanzia ipotecaria su immobili.
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