CREDITO D'IMPOSTA PRIMA CASALa legge Finanziaria per il 1999 aveva previsto, a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno, l’attribuzione di un credito d’imposta a favore di coloro che vendono l’abitazione acquistata, in qualsiasi data, con le agevolazioni “prima casa”, previste ai fini dell’imposta di registro e Iva, e che entro un anno provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, un’altra casa di abitazione non di lusso, ricorrendo nuovamente le condizioni per essere considerata “prima casa”. Le condizioni per fruire del beneficio fiscale sono:
Modalità per ottenere il credito d’impostaPer aver diritto al credito d’imposta, l’atto di acquisto del nuovo immobile, oltre a contenere gli elementi previsti per l’applicazione dei benefici “prima casa”, deve contenere l’espressa richiesta del credito stesso, nonché gli elementi necessari per la relativa determinazione. In particolare devono essere indicati:
Misura del credito d’impostaL’importo del credito d’imposta è commisurato all’ammontare dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al 1° acquisto agevolato, e, in ogni caso, non può essere superiore all’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al secondo acquisto. Il credito, pertanto, non potrà mai essere superiore all’imposta di registro o all’Iva dovuta all’atto del secondo acquisto dell’abitazione principale. Con riferimento all’imposta di registro relativa sia al primo che al secondo acquisto agevolato occorre tener conto non solo dell’imposta principale, ma anche dell’eventuale imposta suppletiva e complementare di maggior valore. Con riferimento, invece, all’Iva occorre fare riferimento all’imposta indicata nella fattura relativa all’acquisto dell’immobile trasferito, nonché agli importi indicati nelle fatture relative al pagamento di acconti. Ove l’’immobile alienato sia stato acquisito mediante appalto, per la determinazione del credito, si deve considerare l’Iva indicata in tutte le fatture emesse dall’appaltatore per la realizzazione dell’immobile.
Modalità di utilizzo del credito d’impostaIl credito d’imposta è un credito personale pertanto se l’immobile che si aliena era posseduto in comunione e chi acquista il nuovo immobile agisce a titolo individuale, il credito spetta in misura pari alla parte di imposta pagata sul primo acquisto. In deroga a tale principio, in caso di decesso del contribuente, avvenuto anteriormente all'utilizzo dell’intero credito d’imposta a lui spettante, è ammesso il trasferimento agli eredi. Il titolare del credito d’imposta può utilizzarlo immediatamente, portandolo:
Durata del creditoIl credito d’imposta non può essere conservato all’infinito. Infatti, nel caso si decida di utilizzarlo per il pagamento delle imposte di registro, successione e donazione, ipotecarie e catastali, il diritto si prescrive decorsi 10 anni dalla data in cui è sorto. Tale regola non è applicabile qualora il contribuente scelga di utilizzare il credito in diminuzione dall’Irpef. In tal caso, il diritto di credito può essere esercitato unicamente in sede di presentazione della prima dichiarazione successiva alla data di acquisto. In ogni caso, il credito non potrà convertirsi, analogamente ai crediti d’imposta, in diritto al rimborso. |
AGEVOLAZIONI FISCALI PRIMA CASA |
TIPO DI ABITAZIONE |
|
---|---|
L'ACQUIRENTE |
Nell'atto di
compravendita l'acquirente deve dichiarare:
|
CHI PUO'
FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI
|
|
QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI |
|
INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI IPOTECARI |
La legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 2), introduce nuove disposizioni più favorevoli per il contribuente riguardo la detrazione degli interessi passivi sui mutui ipotecari prima casa. Dal gennaio 2001 la detrazione di imposta può essere riconosciuta a condizione che:
L'acquisto di un immobile locato non fa perdere il diritto alla detrazione degli interessi passivi del mutuo a condizione che:
Viene assimilato ad immobile adibito ad abitazione principale anche l'immobile che viene utilizzato a tale scopo dai familiari del contribuente. La detrazione per gli interessi passivi pagati non viene perduta nell'ipotesi in cui l'immobile acquistato sia oggetto di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla concessione edilizia o da atto equivalente. In tal caso la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto. Se il mutuo è intestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; ma in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote. |
|
www.consulenzafinanziaria.net - © 2002 |
|