| Le SIM
                      sono state istituite con la legge n° 1 del gennaio del
                      1991, che ha portato una rivoluzione nel mondo dell'intermediazione
                      finanziaria sancendo la fine della tradizionale figura
                      dell'agente di cambio. Infatti, la legge suddetta ed il Decreto
                      Eurosim del 1996, hanno affermato il divieto a bandire
                      concorsi per la nomina di agenti di cambio. I soggetti
                      operanti sul mercato con tale qualifica costituiscono,
                      oggi, una categoria residua.L'istituzione delle SIM ha consentito agli istituti di
                      credito di operare in maniera più diretta nell'attività
                      di negoziazione (fino ad allora oggetto esclusivo degli
                      agenti di cambio) attraverso la costituzione di proprie
                      SIM. E' stato solo nel 1996, con il Decreto Eurosim, che
                      le banche sono state autorizzate a svolgere un'attività
                      diretta di negoziazione sui mercati
                      regolamentati.
 Oggi si assiste al fenomeno della trasformazione di alcune
                      SIM in banche finalizzata alla possibilità di accesso a
                      fonti di finanziamento meno onerose, ad una maggiore
                      disponibilità nell'attività di credito alla clientela ed
                      alla possibilità di offrire servizi di banca depositaria
                      alla clientela istituzionale.
 Le SIM sono costituite nella forma giuridica della società
                      per azioni e sono iscritte in un apposito Albo tenuto
                      dalla CONSOB e posto a
                      conoscenza della Banca
                      d'Italia.
 L'attività delle SIM è regolamentata dal Testo Unico
                      della Finanza.
 Le SIM devono attenersi ad una serie di norme: in
                      particolare, devono comportarsi con diligenza, correttezza
                      e trasparenza, devono sempre informare i propri clienti e
                      mettere per iscritto i contratti relativi ai servizi
                      forniti consegnandone loro una copia, devono svolgere i
                      propri servizi in modo efficiente, devono svolgere una
                      gestione indipendente, sana e prudente e salvaguardare i
                      diritti dei clienti sui beni affidati.
 Le SIM sono autorizzate a svolgere le seguenti attività:
 1)
                      servizi di investimento:
                       
                        
                          negoziazione
                          per conto proprio in qualità di market maker e
                          dealer;
                          negoziazione
                          per conto terzi in qualità di broker;
                          collocamento
                          e distribuzione al pubblico di valori mobiliari
                          ponendosi come garante dell'emittente;
                          collocamento
                          e distribuzione al pubblico di valori mobiliari senza
                          porsi come garante dell'emittente;
                          gestione
                          individuale di portafogli per conto dei propri
                          clienti;
                          raccolta
                          di ordini e loro trasmissione e mediazione; 2)
                      servizi accessori:
                       
                        
                          custodia
                          e amministrazione di strumenti finanziari;
                        
                          locazione
                          di cassette di sicurezza;
                        
                          concessione
                          di finanziamenti finalizzati all'investimento in
                          valori mobiliari effettuati dalla stessa SIM;
                        
                          consulenza
                          in materia di investimenti in strumenti finanziari;
                        
                          servizi
                          connessi all'emissione o al collocamento di strumenti
                          finanziari;
                        
                          intermediazione
                          in cambi, purché collegata alla prestazione dei
                          servizi di investimento. |