Le SIM
sono state istituite con la legge n° 1 del gennaio del
1991, che ha portato una rivoluzione nel mondo dell'intermediazione
finanziaria sancendo la fine della tradizionale figura
dell'agente di cambio. Infatti, la legge suddetta ed il Decreto
Eurosim del 1996, hanno affermato il divieto a bandire
concorsi per la nomina di agenti di cambio. I soggetti
operanti sul mercato con tale qualifica costituiscono,
oggi, una categoria residua.
L'istituzione delle SIM ha consentito agli istituti di
credito di operare in maniera più diretta nell'attività
di negoziazione (fino ad allora oggetto esclusivo degli
agenti di cambio) attraverso la costituzione di proprie
SIM. E' stato solo nel 1996, con il Decreto Eurosim, che
le banche sono state autorizzate a svolgere un'attività
diretta di negoziazione sui mercati
regolamentati.
Oggi si assiste al fenomeno della trasformazione di alcune
SIM in banche finalizzata alla possibilità di accesso a
fonti di finanziamento meno onerose, ad una maggiore
disponibilità nell'attività di credito alla clientela ed
alla possibilità di offrire servizi di banca depositaria
alla clientela istituzionale.
Le SIM sono costituite nella forma giuridica della società
per azioni e sono iscritte in un apposito Albo tenuto
dalla CONSOB e posto a
conoscenza della Banca
d'Italia.
L'attività delle SIM è regolamentata dal Testo Unico
della Finanza.
Le SIM devono attenersi ad una serie di norme: in
particolare, devono comportarsi con diligenza, correttezza
e trasparenza, devono sempre informare i propri clienti e
mettere per iscritto i contratti relativi ai servizi
forniti consegnandone loro una copia, devono svolgere i
propri servizi in modo efficiente, devono svolgere una
gestione indipendente, sana e prudente e salvaguardare i
diritti dei clienti sui beni affidati.
Le SIM sono autorizzate a svolgere le seguenti attività:
1)
servizi di investimento:
-
negoziazione
per conto proprio in qualità di market maker e
dealer;
-
negoziazione
per conto terzi in qualità di broker;
-
collocamento
e distribuzione al pubblico di valori mobiliari
ponendosi come garante dell'emittente;
-
collocamento
e distribuzione al pubblico di valori mobiliari senza
porsi come garante dell'emittente;
-
gestione
individuale di portafogli per conto dei propri
clienti;
-
raccolta
di ordini e loro trasmissione e mediazione;
2)
servizi accessori:
-
custodia
e amministrazione di strumenti finanziari;
-
locazione
di cassette di sicurezza;
-
concessione
di finanziamenti finalizzati all'investimento in
valori mobiliari effettuati dalla stessa SIM;
-
consulenza
in materia di investimenti in strumenti finanziari;
-
servizi
connessi all'emissione o al collocamento di strumenti
finanziari;
-
intermediazione
in cambi, purché collegata alla prestazione dei
servizi di investimento.
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