L'assegno
E' uno strumento di pagamento che consente a chi è titolare di un conto corrente bancario di pagare una somma ad un altro soggetto o a se stessi. L'assegno è un titolo pagabile a vista e non un mezzo per concedere credito. Il presupposto per l'emissione di un assegno bancario è l'autorizzazione della banca ad emettere assegni e la presenza di somme disponibili sul conto. Gli assegni bancari sono moduli standardizzati contenuti in libretti che la banca consegna al correntista. Per svolgere la sua funzione di pagamento, l'assegno contiene alcuni dati. I principali prestampati sono:
Altri dati devono essere indicati da chi emette l'assegno:
Un assegno può essere a un beneficiario determinato (assegno "all'ordine") oppure lo spazio dedicato al beneficiario può non essere riempito (assegno "in bianco").
Il beneficiario può anche essere lo stesso traente, scrivendo ad esempio il proprio nome e cognome, oppure "a me stesso", o "a me medesimo", o "m.m.", o "ad uso mio proprio" e firmando sul retro l'assegno per girata. Esaminiamo ora da vicino i dati che devono essere inseriti da chi emette l'assegno.
E' un requisito obbligatorio: la mancanza della data o la sua incompletezza rendono l'assegno non valido (a tale proposito è opportuno ricordare che dal 1991 la legge ha stabilito che non è più penalmente perseguibile chi non specifica la data sull'assegno, anche se rimane un requisito essenziale da un punto di vista legale). La data deve essere quella di emissione effettiva, salvo i casi ammessi dalla legge.(1) L'assegno privo di data di emissione o l'assegno "postdatato" costituiscono comunque una violazione di legge. La mancanza della data o l'indicazione di una data futura rispetto a a quella effettiva attribuirebbero all'assegno una funzione cambiaria o creditizia, non ammessa per l'assegno (Per la legge si tratta di una vera e propria evasione fiscale, infatti sulla cambiale va apposto un bollo pari al dodici per mille dell'importo totale).
Va indicato accanto alla data. Un assegno si dice "su piazza" quando è pagato nello stesso comune in cui è stato emesso, "fuori piazza" se in un comune diverso da quello di emissione.
Sugli assegni sono previsti due spazi, uno per l'indicazione della somma in cifre, l'altro per la somma in lettere. Per l'importo in cifre vanno indicati i due decimali separati da una virgola; per l'importo in lettere i due decimali vanno separati da una barra. Anche se la cifra è intera, dopo la virgola e la barra è bene indicare due zeri (esempio: 54,00). In caso di discordanza, prevale sempre l'importo in lettere sull'importo in cifre.
E' un elemento essenziale e deve corrispondere a quella depositata presso la banca.
Un assegno può essere incassato in banca oppure "girato" ad un altro soggetto. In pratica un assegno girato è un ordine alla banca di pagare ad un terzo (giratario). L'assegno può essere girato anche più volte prima di essere presentato alla banca per l'incasso.
La clausola "NON TRASFERIBILE" Allo scopo di limitare i danni derivanti dallo smarrimento o dalla sottrazione di assegni, la legge ha previsto alcune clausole che possono limitarne la circolazione. La più comune è la clausola "NON TRASFERIBILE" che consente solo al beneficiario di incassare l'importo dell'assegno. Se quindi si vuole essere certi di questo bisogna scrivere "NON TRASFERIBILE" sul fronte o sul retro dell'assegno.
Gli assegni di importo superiore a 5.000,00 euro(3) devono per legge, contenere la clausola di non trasferibilità, oltre all'indicazione del beneficiario.
Oltre all'assegno bancario, esiste un altro tipo di assegno che può essere utilizzato sia da chi è titolare di un conto corrente, sia da chi non lo è. Si tratta dell'assegno circolare. Vediamo le principali differenze tra i due tipi di assegno. Mentre con un assegno bancario si ordina alla banca di cui si è clienti di pagare per proprio conto a qualcuno, con l'assegno circolare è la banca stessa che si impegna a pagare la somma indicata sull'assegno al beneficiario. La differenza non è di poco conto. L'assegno bancario non garantisce al beneficiario la disponibilità della somma indicata sull'assegno in quanto il conto corrente del traente può essere scoperto, cioè privo di sufficiente provvista ed è per questo motivo gli assegni bancari vengono accreditati con la clausola salvo buon fine (sbf). Con l'assegno circolare invece, è la stessa banca emittente che si impegna a pagare e che quindi garantisce con mezzi propri. L'assegno circolare in genere non costa nulla: è sufficiente presentarsi ad uno sportello bancario e chiederne l'emissione. Se il richiedente è correntista di quell'istituto il relativo importo gli verrà addebitato in conto corrente; altrimenti dovrà versare il corrispettivo in contanti. La banca nel fornire questo servizio ha beninteso il suo tornaconto. Essa incassa immediatamente l'importo dell'assegno circolare che emette, mentre il pagamento dello stesso avverrà generalmente qualche giorno dopo, questo significa che l'azienda di credito si trova a disporre di denaro per alcuni giorni a costo prossimo a zero. Quindi come già detto l'assegno circolare viene emesso dalla banca per somme che sono già disponibili presso la banca stessa al momento dell'emissione. E' pagabile "a vista" e non può essere emesso senza il nome del beneficiario. Deve contenere:
La banca esegue il pagamento al beneficiario che deve presentare l'assegno all'incasso entro 30 giorni dalla data di emissione.
Il mancato pagamento dell'assegno Finora abbiamo visto come emettere correttamente l'assegno bancario e quindi gli accorgimenti da adottare per non trovarci mai in situazioni spiacevoli. In caso di mancato pagamento, il beneficiario può agire contro il traente o i giranti per recuperare quanto gli spetta (inclusi gli interessi e le spese). Per agire contro i giranti è però necessario che:
Il protesto è un atto formale, effettuato da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), con cui si dichiara la mancanza del pagamento. Questo atto serve per ottenere il pagamento dell'assegno dai giranti. Nei casi di assegni senza girate il protesto non è necessario.
Il pagamento può non avvenire a causa di:
Questi due casi in passato erano sanzionati dalla legge come reati penali. La recente normativa sull'assegno(4) ha trasformato questi reati depenalizzandoli in illeciti amministrativi(5). La sanzione penale è rimasti solo per i casi molto gravi. Per i soggetti responsabili di questi due illeciti, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, la legge prevede per 6 mesi la "revoca di sistema", con due conseguenze:
Se un soggetto è iscritto nella CAI, nessuna banca ne ufficio postale può stipulare nuove convenzioni di assegno, ne pagare assegni da lui emessi, ne rilasciargli nuovi libretti.
L'assegno senza provvista E' l'assegno che risulta privo di fondi nel momento in cui viene presentato alla banca per il pagamento. In questo caso la banca scrive al cliente inviandogli un "preavviso di revoca" avvertendolo che, se non paga entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'assegno(3), dovrà iscriverlo nella CAI. Scaduti i 60 giorni il cliente deve restituire subito tutti i libretti di assegni che gli ha rilasciato la banca.
L'assegno senza autorizzazione Se una persona non autorizzata emette un assegno viene iscritta nella CAI entro 20 giorni dalla presentazione dell'assegno al pagamento.
La Centrale d'Allarme Interbancaria Dal 4 giugno 2002 la circolazione dell'assegno bancario è diventata più sicura. La Centrale d'Allarme Interbancaria è un archivio informatizzato dove sono registrati i nominativi di tutti coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista. La CAI nasce per elevare il grado di sicurezza ed efficienza del sistema di circolazione dell'assegno. Non sempre infatti gli assegni vengono accettati volentieri come strumenti di pagamento, proprio per il timore che non vengano pagati. L'esistenza di una banca dati, unica a livello nazionale e consultabile da tutte le banche, consente ora di disporre di un efficacie "filtro" per escludere dal sistema dei pagamenti i soggetti e i titoli a rischio. In dettaglio i dati contenuti nell'archivio sono:
La CAI censisce inoltre:
Chi viene iscritto nella CAI può accedere alle informazioni che lo riguardano ed esercitare gli altri diritti previsti dall'articolo 13 della legge 675/96 sulla privacy, rivolgendosi alle banche, agli uffici postali ed alle filiali della Banca d'Italia. |
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NOTE |
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(1)
Art. 121 della legge Assegno (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736)
(2) 8 giorni per un assegno pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso, 15 giorni se pagabile in comune italiano diverso da quello di emissione.
(3) Il limite di importo per le registrazioni antiriciclaggio, coincidente con il limite oltre il quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi che non siano intermediari abilitati, è stato modificato a seguito del Decreto legislativo 231/2007 in materia di antiriciclaggio nell'uso di contanti, assegni e libretti di risparmio, successivamente integrato dal Decreto legislativo 78/2010 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122 che regola la circolazione del contante. In base alla legge 122 non è più consentito trasferire denaro contante, libretti di deposito (bancari o postali) o titoli al portatore – in euro o in valuta estera – di importo pari o superiore ad 5.000 euro, quando lo scambio avvenga tra soggetti diversi senza l’intervento di un intermediario finanziario abilitato. Ciò significa che lo scambio di denaro fra privati potrà continuare ad avvenire unicamente al di sotto della soglia stabilita: sopra i 5.000 euro, invece, è necessario avvalersi di una banca che conserverà traccia dell’operazione effettuata, ovvero di Poste Italiane S.p.A. o di un istituto di moneta elettronica. Quindi a decorrere dal 30 aprile 2008 il limite precedentemente fissato a 12.500 Euro si è ridotto a 5.000 euro. Oltre tale limite, qualsiasi operazione che comporti trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo deve essere registrata nell’Archivio Unico Informatico. Non è inoltre più possibile emettere assegni bancari o postali per importi pari o superiori alla soglia dei 5.000 euro senza che sia apposta sul titolo l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di «non trasferibilità». In questi casi, si dovrà fare riferimento al valore degli assegni al momento dell'emissione indipendentemente dal fatto che il loro importo sia espresso in euro o in valuta estera, sebbene all'incasso di assegni esteri si applichino le norme valutarie italiane. Tale misura si propone di assicurare un maggior livello di sicurezza anche nei casi di furto o smarrimento del titolo dal momento che si evita che possa circolare senza controllo. Allo stesso tempo l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità consentono la tracciabilità dell'operazione, favorendo il contrasto dell'utilizzo improprio o illecito dell'assegno. Tutti i nuovi libretti di assegni saranno già muniti della clausola di non trasferibilità e potranno essere presentati per l'incasso unicamente nei confronti del beneficiario. Rimane tuttavia ferma la possibilità di richiedere l'emissione di assegni in forma libera a condizione che la richiesta pervenga alla banca per iscritto per importi inferiori alla soglia dei 5mila euro. La richiesta di assegni in forma libera comporta altresì il pagamento da parte del richiedente di una somma di 1,50 euro per ogni assegno a titolo di imposta di bollo (somma non dovuta per gli assegni consegnati ai clienti prima del 30 aprile 2008 e utilizzati successivamente). Sempre a partire dal 30 aprile, potranno essere oggetto di girata solamente gli assegni emessi in forma libera recanti un importo inferiore a 5.000 euro. Gli assegni emessi all'ordine dell'emittente (ossia i titoli che recano la dicitura «a me medesimo», «m.m.», «a me stesso») potranno essere esclusivamente girati per l'incasso a una banca o a Poste Italiane, dal momento che sono ritenuti titoli non trasferibili. Restano invece invariati i parametri per la gestione delle cosiddette operazioni frazionate, operazioni effettuate in un circoscritto periodo di tempo (7 giorni lavorativi) che per natura e modalità possono ritenersi parti di un'unica operazione. Qualora le operazioni frazionate concorrano a formare un importo superiore ai 5.000 euro, saranno registrate automaticamente nell’Archivio unico Informatico.
(4) Decreto Legislativo n. 507/99
(5) Sanzionati dal Prefetto con l'applicazione di sanzioni pecuniarie che vanno da 516,46 a 12.394,97 euro e sanzioni accessorie come l'interdizione all'emissione di assegni. |