Il pagamento tramite assegno bancario è diventato più sicuro grazie alla Centrale di Allarme Interbancaria, che è stata istituita proprio per elevare il grado di sicurezza ed efficienza della circolazione dell'assegno escludendo dal sistema dei pagamenti, per almeno sei mesi, tutti coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza fondi.

La legge prevede infatti che venga avviata la procedura sanzionatorie amministrativa e la "revoca di sistema" nei confronti dei traente di un assegno bancario che all'atto dell'emissione risulti privo di autorizzazione ovvero che al momento della presentazione al pagamento, presso una stanza di compensazione ovvero in via telematica (check truncation), non risulti coperto da fondi. Mentre nel caso di emissione di assegno senza autorizzazione l'illecito si perfeziona all'atto della sua emissione e non è sanabile, nel caso di emissione di assegno senza fondi le sanzioni amministrative e la "revoca di sistema" possono essere evitate solo dando prova della corresponsione, in favore del legittimo beneficiario, oltre che dell'importo facciale del titolo, degli ulteriori oneri accessori previsti dalle vigenti disposizioni (penale pari al 10% dell'importo non pagato, interessi ed eventuali spese per il protesto).

Nel caso di assegni bancari risultati non pagati per mancanza di fondi al momento della presentazione al pagamento, sia essa telematica o materiale, il successivo pagamento del solo importo facciale del titolo (in qualunque momento tale pagamento avvenga e quand'anche idoneo ad evitare il protesto) non è sufficiente ad evitare l'iscrizione in CAI e le altre conseguenze sanzionatorie in  mancanza del  pagamento degli  ulteriori oneri previsti dalla legge n. 386/1990  e successive modifiche e integrazioni.

A maggiore chiarimento, si riporta la seguente informativa riguardante alcuni aspetti dell'applicazione della "Disciplina sanzionatorie degli assegni bancari" (legge 15 dicembre 1990, n. 386; D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507; Decreto Ministero Giustizia n. 458 del 7 novembre 2001; Regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 e successive modifiche nonché i successivi chiarimenti interpretativi forniti da tale Organo in materia).

Secondo quanto previsto dalle disposizioni, nel caso di emissione di assegno senza provvista l'illecito si perfeziona al momento della presentazione al pagamento dell'assegno effettuata in tempo utile e cioè entro i termini di legge; la presentazione al pagamento può essere telematica -check truncation- per assegni fino a € 3.000, oppure materiale -in stanza di compensazione- per assegni di importo oltre € 3.000.

Da quando si perfeziona l'illecito, solo dando prova del pagamento tardivo nei termini e con le modalità fissati dalla legge, il traente può evitare l'avvio a suo carico della procedura sanzionatorie amministrativa e la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni per sei mesi conseguente all'iscrizione nell'Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (CAI); il pagamento tardivo, per essere completo in termini di legge, deve comprendere una penale pari al 10% dell'importo non pagato, interessi ed eventuali spese per il protesto o perla constatazione equivalente (c. d. oneri accessori).

Qualora all'atto della presentazione telematica dell'assegno nel conto non risultino fondi sufficienti, la banca provvede a comunicare alla banca negoziatrice il mancato pagamento con appropriata motivazione, chiedendo l'invio materiale dell'assegno.

A ricezione dell'assegno, svolti i normali controlli di regolarità, la banca deve confermare la precedente comunicazione di impagato e verificare la situazione del conto, così procedendo:

1. se sui conto sono stati costituiti fondi sufficienti per il pagamento tardivo dell'importo facciale dell'assegno più i previsti oneri accessori, la banca, su specifica disposizione del correntista in merito al pagamento di detti oneri, provvede ad addebitare il conto e a riconoscere l'importo totale alla banca negoziatrice in favore del cedente, estinguendo l'assegno.

2. se sul conto vi sono fondi sufficienti per il solo pagamento dell'importo facciale dell'assegno, oppure in difetto di specifica disposizione del correntista in merito al pagamento degli oneri accessori, la banca provvede ad addebitare il conto ed a riconoscere l'importo facciale alla banca negoziatrice in favore del cedente all'incasso, restituendo nel contempo l'assegno alla negoziatrice stessa con l'annotazione attestante il mancato pagamento degli oneri accessori. La banca procede altresì all'invio al traente dei preavviso di revoca previsto dalla legge.

Modalità del tutto analoghe a quelle sopra descritte ai punti 1 e 2 vengono seguite nel caso di mancato pagamento di un assegno presentato materialmente presso una stanza di compensazione.

 


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