Mutui
INDICE
-
COS’E’ IL
MUTUO
-
CARATTERISTICHE
DEL CONTRATTO DI MUTUO
-
IL MUTUO
IPOTECARIO
-
L’IPOTECA
-
FINALITA’
-
CHI
EROGA
-
IL TASSO D’INTERESSE
-
LA
RATA
-
SVILUPPARE IL
PIANO D’AMMORTAMENTO
-
MUTUI IN
VALUTA
-
COSTI DI UN
MUTUO
-
REGIME
FISCALE
-
ESTINZIONE
ANTICIPATA DEL MUTUO
COS’E’ IL
MUTUO?
DEFINIZIONE:
"Il mutuo
è il contratto col quale una parte consegna all’altra una
determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili, e
l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della
stessa specie e
qualità". (art. 1813 Codice Civile)
Esistono tante
tipologie di mutui, ma, in queste pagine, tratteremo
esclusivamente il mutuo ipotecario che viene concesso dalle
Banche e finalizzato all’acquisto di immobili adibiti ad abitazione.
Tale mutuo si
caratterizza poiché ipotecario e stipulato in forma di atto
pubblico.
E’ ipotecario
perché la Banca, a garanzia del prestito, iscrive
ipoteca sull’immobile ed è stipulato
in forma di atto pubblico tant’è che la stipula
viene fatta davanti ad un notaio.
CARATTERISTICHE
DEL CONTRATTO DI MUTUO
Una prima
caratteristica è la realità del mutuo. Si
tratta, infatti, di un contratto di natura reale : si perfeziona
con la consegna dell’oggetto di tale contratto (art. 1813
C.C.)
La seconda
caratteristica del mutuo è quella di essere un prestito
monetario a protratta scadenza,
contraendo il quale il beneficiario (Cliente) assume
determinati obblighi e diritti.
Con il
perfezionamento del contratto il mutuatario (colui che
contrae il mutuo) diventa proprietario della cosa mutuata
(finanziata dalla banca) e pertanto può disporne
liberamente a condizione solo che non diminuisca le garanzie
date per il suo debito e dia quelle promesse. Prima della
consegna può esserci solo una promessa di mutuo, con cui il
finanziatore (banca) si impegna ad erogare il prestito; egli
potrà rifiutarsi di adempiere la promessa solo se nel
frattempo le condizioni patrimoniali del mutuatario sono
molto peggiorate (art. 1815 C.C.); in tutti gli altri casi
non giuridicamente giustificati egli risponderà dei danni.
La terza
caratteristica riguarda l’aspetto economico. Il
mutuo è un contratto normalmente oneroso (art. 1815 C.C.).
Le parti possono pattuire un tasso superiore a quello legale
ma, in tal caso, è
bene ricordare che:
-
la
pattuizione non è valida se non è fatta per iscritto
-
Il tasso
non può essere così elevato da dar luogo ad interessi
usurari. E’ nulla infatti la clausola che fissa
interessi usurari, nel qual caso la percentuale di
questi viene riportata alla misura
legale (art. 1815 C.C.)
Ogni banca
operante su scala nazionale è in grado di proporre alla
Clientela diverse forme di contratto di mutuo: dai mutui a tasso
fisso ai mutui a tasso variabile. I primi hanno
un tasso piuttosto elevato mentre i secondi sono legati, in
genere, al "prime rate ABI", al "Tasso
ufficiale di
sconto", alla "Lira interbancaria", all’"Euribor"
eccetera.
L’ente
mutuante (banca) può decidere anche di adottare formule che
prevedano un tasso fisso per un determinato numero di anni,
trascorsi i quali verrà indicizzato. A volte il mutuo è a durata
variabile e rate
costanti con la conseguenza che se il tasso applicato è
variabile, la durata del mutuo si allungherà o si
abbrevierà, fermo restando che il debitore continuerà sempre
a pagare una rata periodica costante. Altre volte il mutuo
è legato all’andamento dell’ECU,
con la conseguenza che i rischi di cambio sono a carico del
mutuatario (cliente).
L’art. 1820
del C.C. dispone che, in caso di mancato pagamento degli
interessi da parte del mutuatario,
il mutuante (banca) ha diritto di chiedere la risoluzione
del contratto.
La quarta
caratteristica è che le parti devono fissare il termine
di restituzione; in mancanza di accordo
questo viene stabilito dal giudice (art. 1817 C.C.)
La quinta
caratteristica è che i mutui, generalmente, vengono
restituiti in modo rateale. Le singole rate,
calcolate in base ad un piano d’ammortamento concordato
con il mutuatario (Cliente), possono essere costanti,
crescenti o decrescenti. La scadenza dei rimborsi è
generalmente semestrale, ma può avvenire anche mensilmente,
trimestralmente o annualmente.
La sesta
caratteristica è che il credito può essere concesso
sia a persone fisiche che giuridiche,
e prevede l’espletamento, da parte della banca, di
formalità (istruttoria) idonee ad
identificare la serietà morale e professionale del
richiedente, la situazione patrimoniale, familiare,
la destinazione del prestito ecc.
IL MUTUO
IPOTECARIO
Il mutuo
ipotecario è un prestito garantito da ipoteca su un
immobile. Fermo restando che Banche e finanziarie concedono
il mutuo solo a chi ha le caratteristiche soggettive
(assenza di protesti ecc.) ed oggettive (un reddito
adeguato). L'ipoteca è richiesta a titolo di ulteriore garanzia.
Il mutuo
ipotecario è un atto pubblico e, come tale, deve essere
stipulato alla presenza di un Notaio. Il Notaio provvederà
a redigere il contratto, a registrarlo nei pubblici
registri, ad iscrivere
ipoteca ed a verificare che tale iscrizione sia avvenuta
regolarmente.
Altra
caratteristica peculiare del mutuo ipotecario è che solo
questo tipo di mutuo, finalizzato all'acquisto
o alla costruzione della prima casa, beneficia delle
detrazioni fiscali.
L’IPOTECA
L’ipoteca è
un diritto reale di garanzia mediante il quale il creditore
(Banca) ha il potere di espropriare il debitore insolvente
(colui che ha ottenuto il mutuo e non paga le rate) del bene
ipotecato (l’immobile
dato a garanzia).
Il creditore
soddisfa il proprio credito con il ricavato della vendita
del bene espropriato.
Principali
caratteristiche dell’ipoteca:
a) la
specificità in quanto viene applicata su beni
individuati in modo preciso (tipo di immobile, dati
catastali, ecc.)
b) per una
somma di denaro ben individuata da atto pubblico;
c) attraverso
un atto pubblico in quanto deve essere resa pubblica
mediante l’iscrizione in appositi registri (Conservatoria
dei Registri Immobiliari del luogo in cui si trova l’immobile);
d) grado
dell’ipoteca. Può essere di primo, secondo ecc.,
secondo l’ordine cronologico di iscrizione.
Per erogare un
mutuo la Banca richiede, a garanzia del prestito, di
iscrivere ipoteca su un immobile. Quasi sempre, salvo casi
particolarissimi, la Banca pretende che l’iscrizione ipotecaria
sia di primo grado, nel senso che sul bene non gravino altre
ipoteche preesistenti.
Nel
malaugurato caso in cui il mutuatario non paghi le rate del
mutuo, l'ipoteca dà il diritto alla Banca
di porre in vendita il bene e, con il ricavato, soddisfare
il proprio credito residuo.
L’estinzione
di un’ipoteca può avvenire con la cancellazione ed il
mancato rinnovo entro il termine di 20 anni. Infatti l'ipoteca
decade dopo 20 anni dalla sua iscrizione, a condizione che
entro tale termine non venga rinnovata. L'ipoteca può
essere rinnovata solo nel caso in cui alla scadenza dei 20
anni il debito non sia ancora estinto. L'ipoteca può anche
essere cancellata prima del termine di scadenza. Per poter
cancellare l'ipoteca è necessario che il debito sia stato
estinto. In tal caso il mutuatario potrà chiedere alla
Banca il "consenso alla cancellazione d'ipoteca" e
con questo documento
rivolgersi ad un Notaio per la cancellazione.
La
cancellazione costa lo 0,50% della cifra per cui la
formalità è richiesta (200%).
FINALITA’
Le finalità
per cui è possibile ottenere un mutuo ipotecario sono le
seguenti:
Mutuo per
acquisto di un immobile:
è la tipologia di mutuo più frequente. Il mutuo può
essere richiesto per l'acquisto di un immobile qualsiasi
(prima casa, casa di villeggiatura, mura di un negozio ecc.
ecc.). Di norma non è finanziato l'acquisto dei terreni
edilizi. L'acquisto di terreni agricoli può essere
finanziato da Banche ed Istituti specializzati nel Credito
Agrario. Nel mutuo per acquisto il bene ipotecato è, nella
maggior parte dei casi, quello oggetto di compravendita.
Mutuo per la
costruzione di un immobile:
il mutuo è erogato per la costruzione di un immobile su
terreno di proprietà del mutuatario (salvo particolari casi
di edilizia economica e popolare, nei quali il terreno è di
proprietà del Comune che lo concede in diritto di
superficie). L'ipoteca può essere iscritta sul terreno ed
il mutuo viene erogato mano a mano che i lavori di
costruzione proseguono. Tale formula si chiama mutuo a stato
avanzamento lavori e le modalità
saranno meglio chiarite nell'apposito capitolo dedicato ai
mutui edilizi.
Mutuo per la
ristrutturazione di un immobile.
Tale mutuo viene concesso per il finanziamento di opere di
ristrutturazione di un immobile. Il mutuo potrà essere
erogato in unica soluzione o, come per i mutui per
costruzione, a stato avanzamento lavori. L'immobile che
viene ipotecato è, di
norma, lo stesso per cui si effettuano i lavori di
ristrutturazione.
Mutuo per
liquidità. Si
tratta di un mutuo che è quasi sparito dal mercato. Il
mutuo è concesso, per le motivazioni più disparate (Il
mutuatario vuole acquistare delle azioni o deve ripianare
dei debiti pregressi). E' un prodotto molto rischioso per le
Banche (il 90% delle insolvenze riguarda i mutui per
liquidità) per tale motivo è erogato esclusivamente ad una
clientela particolarmente
fidata.
CHI EROGA IL
MUTUO
I mutui
ipotecari sono collocati da Banche ordinarie, Banche
specializzate, Istituti e Sezioni Autonome
di Credito Fondiario e Finanziarie.
Banche
ordinarie - Sono
quelle che svolgono le normali operazioni bancarie: conti
correnti, fidi, compravendita di titoli ecc. ecc.. Per le
Banche ordinarie il mutuo è un prodotto alla stregua di
tutti gli altri. Per molte Banche il mutuo è una strada per
acquisire nuova clientela alla quale proporre altri servizi
più remunerativi per la Banca stessa. Per questo motivo
quasi tutte le Banche ordinarie pretendono l'apertura di un
conto corrente presso di loro prima dell'erogazione del
mutuo. Se vogliamo a tutti costi trovare un punto debole,
potremmo dire che le Banche ordinarie non sono molto snelle
nelle procedure di istruttoria proprio perché il mutuo
non è l'unico servizio di cui si devono occupare.
Banche
specializzate: sono
Banche che si occupano esclusivamente dell'erogazione di
mutui. In virtù della loro specializzazione hanno procedure
molto snelle e veloci. Una pecca di queste Banche è data
dalla limitatezza dei prodotti collocati. Molte non
collocano mutui per costruzione, altre non collocano mutui
per ristrutturazione, moltissime non collocano mutui per liquidità
e quasi nessuna finanzia operazioni su immobili a
destinazione commerciale.
Istituti e
Sezioni Autonome di Credito Fondiario -
Lo scopo di questi Istituti e Sezioni è il finanziamento a
medio e lungo termine nel settore immobiliare. Intervengono
in quasi tutti i tipi di operazioni. L'attività di questi
Istituti e Sezioni è regolamentata da una particolare legislazione.
Finanziarie -
Le finanziarie private si occupano dell'erogazione di mutui
anche se, nella maggior parte dei casi, i tassi proposti
sono leggermente superiori a quelli delle Banche. Ciò è
dovuto ai maggiori costi di approvvigionamento (Loro stesse
pagano i soldi più delle Banche). I mutui collocati dalle
finanziarie, inoltre, hanno dei costi maggiori per il
mutuatario poiché scontano un'imposta ipotecaria molto
superiore a quella riservata ai mutui erogati da Banche
ed Istituti e Sezioni di Credito Fondiario.
IL TASSO D’INTERESSE
L’acquisto
di un prodotto qualsiasi, dall’auto al computer, si
concretizza, a volte inconsapevolmente, attraverso le
seguenti verifiche: le caratteristiche e la qualità del
prodotto rispondono alle nostre esigenze? Il suo prezzo è
conveniente in rapporto alle altre offerte di mercato? Anche
la scelta di un mutuo deve seguire il medesimo iter, ed in
quest’iter il prezzo è rappresentato dal tasso d’interesse
applicato che, come si è detto non può e non deve essere l’unico
parametro di scelta Così come i commercianti allettano i
consumatori con formule di pagamento particolarmente
appetibili ("Acquisti oggi e cominci a pagare fra tre
mesi", "Paghi in 10 rate senza interessi"
ecc. ecc.), anche le Banche offrono mutui le cui formule di
rimborso sono le più disparate. Tutti i mutui offerti si
basano, in ogni caso, sulle due tipologie
fondamentali: a tasso fisso e a tasso variabile.
MUTUO A TASSO
FISSO
In questa
forma di finanziamento il tasso rimane invariato per tutta
la durata del periodo d’ammortamento. Sin dalla
stipulazione dell’atto di mutuo si conosce esattamente l’importo
delle rate da restituire. Il mutuo a tasso fisso è
particolarmente apprezzato dai lavoratori dipendenti, che
trovano in questa soluzione una certa tranquillità. Per chi
è titolare di un reddito fisso
è molto importante conoscere esattamente l'entità degli
oneri futuri.
VANTAGGI
1) Certezza
degli importi da rimborsare;
2) In caso di
un aumento dei tassi l'importo delle rate non aumenta.
SVANTAGGI
1) Normalmente
il tasso fisso è più elevato di quello variabile;
2) In caso di
diminuzione dei tassi la rata non diminuisce.
MUTUO A TASSO
VARIABILE
In questo
finanziamento il tasso accordato in sede di stipula è
periodicamente revisionato in funzione della variazione di
un determinato indice di riferimento. In passato gli indici
di riferimento utilizzati erano diversi (il rendiob, la lira
interbancaria, il tus, il libor, il ribor ecc.), oggi è
quasi universalmente adottato l’Euribor_ che potrebbe
definirsi come il tasso utilizzato nei
prestiti fra banche europee.
VANTAGGI
1) Normalmente
il tasso variabile è più basso del tasso fisso;
2) In caso di
diminuzione dei tassi la rata diminuisce in funzione del
nuovo tasso applicato
SVANTAGGI
1) Il
mutuatario conosce l’importo della rata solo sino alla
prima revisione contrattuale.
Quelle
successive possono variare in funzione dell’andamento dei
tassi;
2) In caso di
aumento dei tassi la rata subisce un aumento in funzione del
nuovo tasso applicato.
ATTENTI AI
TASSI
Come si è
visto, il tasso applicato al mutuo è dato dal tasso di
riferimento più lo spread (guadagno della banca). Se, come
si è detto, il tasso di riferimento adottato è lo stesso
per tutte le Banche (Euribor), ne discende che ciò che fa
la differenza è lo spread, in altre parole il "ricarico"
che ogni Banca applica al tasso di riferimento.
Nella pratica,
analizzando le offerte del mercato, si possono riscontrare
diverse situazioni che non rispecchiano la logica espressa
in precedenza. Può succedere che la Banca X, che applica
uno spread dell’1,70%, offre mutui al 4,9%, mentre la
Banca Y, che ha uno spread dell’1,20%,
offre mutui al 5,20%. Il mistero di tale incoerenza ha un
nome e si chiama TASSO D’INGRESSO Molte
banche, alla stregua di uno specchietto per le allodole,
pubblicizzano un tasso più basso, che è applicato solo
alla prima o alle primissime rate (da qui il nome di tasso d’accesso
/ ingresso), di quello che sarà applicato alle rate
successive, che si chiama propriamente TASSO A REGIME.
IN
CONCLUSIONE, E’ IMPORTANTE CONOSCERE LO SPREAD ED IL TASSO
A REGIME, PIUTTOSTO CHE FARSI ABBAGLIARE DA PUBBLICITA’ A
VOLTE INGANNEVOLI.
LA RATA
Per calcolare
l'importo della rata di un finanziamento si può utilizzare
la seguente formula:
RATA
= (C * i) /
(1 – ((1 + i)^
- n))
In cui: "*"
significa moltiplicato; "/"
significa diviso; "^"
significa elevato a; "C"
è il capitale preso a mutuo; "i" è il tasso
d'interesse del periodo diviso 100 ed "n"
è il numero delle
rate.
Ipotizziamo
che si voglia conoscere l’importo della rata di un mutuo
decennale di 100.000,00 Euro con tasso del 12% annuo e
rimborso mensile, avremo:
C = 100.000,00
i = 0,01
perché il tasso del periodo è 1 (tasso annuo diviso n°
dei periodi annuali, che nel ns. esempio
sono 12 essendo il rimborso mensile) che dovrà essere
diviso per 100:
n = 120 (12
rate annuali per 10 anni)
RATA =
(100.000,00 * 0,01) / (1 – (( 1 + 0,01)^ - 120)
RATA =
1.434,71 Euro
Nella quasi
totalità dei mutui, con esclusione di alcune
particolarissime tipologie, una quota parte della rata sarà
destinata al pagamento degli interessi e la restante quota
al rimborso del capitale preso a mutuo. Rispetto alla rata
precedente ogni nuova rata avrà una quota capitale maggiore
e una quota interessi minore. Questo piano di rimborso si
chiama " ammortamento alla francese" Per meglio
comprendere questo meccanismo, vediamo come si elabora un piano
d’ammortamento.
SVILUPPARE IL
PIANO D’AMMORTAMENTO
Sviluppare un
piano d’ammortamento è molto semplice, ma altrettanto
noioso. Impararne il procedimento, comunque, non rappresenta
una perdita di tempo, ma offre l’occasione di addentrarsi
più profondamente nei meccanismi del mutuo. Prima di
iniziare l’apprendimento, per il quale ci avvarremo di un
esempio, è necessario considerare che il piano d’ammortamento
ha senso nei finanziamenti a tasso fisso, poiché nei mutui
a tasso variabile non è dato sapere a priori quale sarà il
tasso applicato alle rate future. In ogni caso, anche per quest’ultima
tipologia di mutuo, può rivelarsi utile conoscere l’argomento.
Esempio di
sviluppo di un piano d’ammortamento per un mutuo di
100.000,00 Euro, durata 10 anni,
rata semestrale, tasso nominale annuo del 6%.
Prima di
iniziare è necessario conoscere i seguenti ulteriori dati:
- Importo
della rata, ricavabile mediante un accesso al sito
www.mutuionline.it Nell’esempio l’importo
della rata è pari a 6.721,57 Euro
- Il tasso del
periodo, che è pari al tasso nominale annuo diviso il
numero delle rate annuali (6%
: 2 = 3%).
- Quota
interessi: è quella parte della rata che si è tenuti a
corrispondere alla Banca a titolo d’interessi;
- Quota
capitale: è quella parte della rata destinata al
rimborso del capitale ottenuto a mutuo;
- Debito
residuo: è il debito che rimane dopo il pagamento della
rata.
Procederemo
nel modo seguente: sapendo che, prima del pagamento della
prima rata, il debito nei confronti della Banca, il debito
residuo, è pari all’intero importo avuto a mutuo (d’altro
canto non è stato
ancora pagato nulla…):
1) Calcolare
la quota d’interessi dovuta alla Banca, al tasso del
periodo, sul debito residuo. Nell’esempio
sarà 3% di Euro 100,000,00 = Euro 3.000,00
2) Calcolare
la quota capitale. Come fare? Semplice. Se si paga una rata
di Euro 6.721,57 e di questa somma Euro 3.000,00 se ne vanno
per interessi, ciò che rimane è destinato ad abbattere il
debito e, quindi, la quota capitale sarà pari a:Euro
6.721,57 – 3.000,00 = Euro 3.721,57
3) Calcolare
il debito residuo. Se il debito residuo ammontava ad Euro
100.000,00 e con il pagamento della prima rata si sono
ammortizzati (quota capitale) Euro 3.721,57 il nuovo debito residuo
sarà apri a Euro 100.000,00 – 3.721,57 = Euro 96.278,43.
Pertanto, con
il pagamento della prima rata si avrà: Quota
interessi : Euro 3.000,00 Quota capitale = 3.721,57 Debito
residuo Euro 96.278,43
Per la seconda
rata si procede come in precedenza. L’unica cosa che
varia sono gli importi.
Quota
interessi = 3% del debito residuo (Euro 96.278,43 ) = Euro
2.888,35
Quota capitale
= Importo rata – quota interessi ( Euro 2.888,35) = Euro
3.833,22
Debito residuo
= Precedente debito residuo (Euro 96.278,43) – Quota
capitale = Euro 92.445,21….
E così di seguito sino alla ventesima rata.
NOTA:
nell’ultima rata la quota capitale dovrebbe essere
identica al debito residuo precedente (in pratica si azzera
il debito), ma, a causa degli
arrotondamenti effettuati al centesimo di Euro, potremmo
rilevare lievi differenze.
MUTUI IN
VALUTA
Sono nati
negli anni ottanta, quando in Italia i tassi erano a due
cifre, al fine di collocare prodotti a condizioni
apparentemente appetibili. Oggi, grazie all’abbattimento
dei tassi interni, i mutui in valuta
sono praticamente scomparsi dal mercato.
Ma vediamo
nella pratica il loro funzionamento.
Il Sig. Rossi
deve acquistare casa ed ha necessità di un mutuo di L. 150
milioni. Non potendosi permettere un mutuo in Lire (in
alcuni periodi del nostro recente passato i mutui in Lire
erano collocati a tassi vicini al 20%), decide di chiedere
un mutuo in valuta ad un tasso decisamente
inferiore, con conseguente rata alla portata delle proprie
tasche.
Ipotizziamo,
per proseguire nel nostro esempio, che il Sig. Rossi abbia
chiesto il mutuo in Franchi Svizzeri (valuta particolarmente
di moda a quei tempi). La Banca, a seguito della richiesta
del nostro amico, (anche per motivi di "extra
plafond") si rivolge ai mercati elvetici e si fa
prestare CHF (franchi svizzeri) per un controvalore di Lire
150 milioni ad un tasso del 5% (tasso ridicolo per l'Italia
di quei tempi, ma normale, data la diversa economia, sui
mercati svizzeri), cambia i franchi in lire e li consegna al
mutuatario ad un tasso del 7%, comprensivo di uno spread del
2%. Il Sig. Rossi è felice della scelta effettuata. In
effetti, se avesse ottenuto il mutuo in Lire (a quei tempi),
avrebbe pagato una rata decennale di circa L. 2.898.000,
contro una rata in franchi svizzeri pari a circa Lire
1.741.000. Con il senno del poi, come vedremo, si può
affermare che la scelta del Sig. Rossi è stata rovinosa,
infatti, non ha considerato il rischio di cambio nel
rapporto tra le valute.
IL RISCHIO
INSITO NEI MUTUI IN VALUTA
Il principale
rischio dei mutui in valuta è rappresentato dal rapporto di
cambio fra le diverse valute. Cosa si intende per
"rischio cambio"? Oggi, per acquistare un dollaro
è necessario circa un Euro (1936,27 Lire), mentre
trent'anni fa ne bastavano L. 600 (Euro 0,31). Questo
significa che il rapporto di cambio Lira / dollaro è stato
sfavorevole alla lira o, meglio, che la lira si è svalutata
nei confronti del dollaro. Chiarito il significato di
"rischio cambio", andiamo ancor più nel dettaglio
in questa tipologia di mutuo. Come visto in precedenza, la
Banca si è fatta prestare i soldi in CHF ha, quindi, un
debito in CHF e dovrà restituire le rate in CHF, allo
stesso modo per il mutuatario, sebbene abbia ricevuto il
corrispettivo del mutuo nella nostra valuta locale, il suo
debito rimane in ogni caso in CHF. Ne consegue che, se per
qualche motivo la nostra moneta si svaluta nei confronti
della valuta in cui è stato contatto il debito, il nostro
debito, espresso in valuta locale, aumenta della stessa
percentuale di svalutazione. Per tornare all'esempio e a
cosa potrebbe essere avvenuto nel futuro del nostro Sig.
Rossi, sappiate che in breve tempo il valore del Franco
Svizzero è quasi raddoppiato nei confronti della lira e, conseguentemente,
sia il debito del Sig. Rossi che l'importo
delle rate da pagare è quasi raddoppiato.
L'introduzione
della moneta unica, elimina di fatto il rischio di cambio in
caso si sottoscrivano contratti di mutuo offerti da Istituti
di Credito dei paesi facenti parte dell'Unione Monetaria e
quindi si è notevolmente ridotta la possibilità che
vengano proposti mutui in valuta diversa dall'Euro.
Negli anni
settanta esistevano solo i mutui a tasso fisso e a tasso
variabile. Negli anni ottanta, causa l’elevato livello dei
tassi italiani, sono stati introdotti i mutui in valuta che,
ad un’analisi superficiale, apparivano più convenienti.
Solo verso la fine degli anni novanta, grazie al proliferare
degli sportelli bancari e alla conseguente "lotta"
per accaparrarsi la clientela, sono state ideate diverse
tipologie di mutuo con il fine di dare risposta alle diverse
esigenze dei potenziali mutuatari. Tutti questi nuovi
prodotti derivano dagli originari "tasso fisso" e
"tasso variabile".
COSTI DI UN
MUTUO
Non sono
certamente pochi ed è giusto che il potenziale mutuatario
li conosca perfettamente sin dall'inizio, per non trovarsi
male successivamente. La spesa più impegnativa è relativa
alla PARCELLA
NOTARILE inerente
l'atto di mutuo che, come si è già detto, è un atto
pubblico (da non confondersi con la parcella notarile per
l'eventuale atto di compravendita) Detta parcella varia con
il variare del valore di iscrizione ipotecaria (per
scaglioni), ma , tanto per fare delle cifre e fornire un
termine di paragone, possiamo dire che l'importo della
parcella per redigere l'atto di un mutuo di taglio medio
(75.000 Euro), si aggira intorno ai 1.200 / 1.500 Euro. Alla
quale deve essere aggiunto l'importo della IMPOSTA
IPOTECARIA.
Questa imposta
è trattenuta direttamente dall'importo del mutuo e varia in
funzione di chi eroga. Se
chi eroga è un soggetto diverso da una Banca (per esempio
una finanziaria), il valore dell'imposta è pari al 2% del
valore d'iscrizione ipotecaria. Se, invece, ad erogare è
una Banca, in luogo dell'imposta ipotecaria si applica L’IMPOSTA
SOSTITUTIVA il cui valore è pari allo 0,25%
dell'importo del mutuo. Vediamo di seguito, per un
medesimo mutuo erogato da
due differenti soggetti, quanto può variare l'importo di
dette imposte.
L'esempio è
relativo ad un mutuo di
Euro 75.000 con un valore d'iscrizione ipotecaria di Euro
150.000:
- Se ad
erogare è una Banca l'importo dell'imposta sostitutiva è
pari a Euro 375 (0,25% dell'importo
del mutuo)
- Se ad
erogare è una finanziaria l'importo dell'imposta ipotecaria
ammonta a Euro 3.000 (2% del
valore d'ipoteca)
Prima di
concedere il mutuo la Banca si deve accertare che
l'immobile da ipotecare abbia un valore congruo rispetto
all'importo del mutuo richiesto. Per fare questo si avvale
della collaborazione di un perito (Geometra, Ingegnere o
Architetto) che, a spese del richiedente, effettua una
stima dell'immobile. Il costo di questa perizia è
compreso, normalmente, tra i 200 ed i 700 Euro. Alcune
Banche deliberano il mutuo anche senza la perizia
Le
commissioni o spese di istruttoria, rappresentano un
rimborso spese forfetario che il richiedente deve
corrispondere alla Banca per tutto il lavoro svolto e le
informazioni assunte, onde decidere se concedere o meno il
prestito. Le commissioni sono molto differenziate fra le
diverse Banche e sono anche in relazione all’importo di
mutuo concesso. Variano da un minimo
di 100 Euro ad un massimo di 800.
Un'ulteriore
spesa da considerare è il costo per il premio di
un'assicurazione incendio e scoppio da stipularsi
sull'immobile offerto in garanzia e da vincolare a favore
dell'Ente erogante. L'importo del premio varia in funzione
del capitale assicurato e della durata del mutuo. Per un
mutuo di Euro 75.000 della durata di 15 anni, il premio da
versare in unica soluzione è di circa Euro 250. Alcune
Banche comprendono nel tasso anche il costo di questa
assicurazione. Il motivo della necessità di questo tipo
di polizza è evidente. L'immobile è l'unica garanzia
reale per la Banca e se, per qualche motivo andasse
distrutto (come nel caso di un incendio), la Banca sarebbe
tutelata dal
risarcimento dell'assicurazione.
REGIME FISCALE
Gli interessi
passivi pagati a fronte di mutui ipotecari (solo nel caso di
mutui per ristrutturazione stipulati nel corso del 1997, il
mutuo può anche essere non ipotecario) danno diritto ad una
detrazione d'imposta nei limiti previsti dalle istruzioni
sulla compilazione del mod. 730 o "Unico".
Per i mutui
accesi per la costruzione o la ristrutturazione della
"prima casa" è detraibile dall’imposta
sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti oneri:
• Interessi
passivi
• Oneri
accessori
• Quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
In tutti i
casi quando un mutuo è cointestato tra coniugi ognuno di
questi ha diritto alla detrazione solo per gli interessi di
propria spettanza. La detrazione può essere riportata da
uno dei coniugi nel caso che l’altro sia fiscalmente a
carico o se, in caso di decesso di uno dei
due, il coniuge superstite provvede all’accollo.
Dal 2001 per
"abitazione principale" s'intende quella nella
quale il contribuente o i suoi familiari dimorano
abitualmente. Perciò la
detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario
del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad
abitazione principale di un suo familiare, che può essere
il coniuge o i parenti entro il terzo grado e gli affini
entro il secondo grado.
La detrazione
degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote
di rivalutazione pagati nel 2001 per il mutuo è consentita
a condizione che l'immobile acquistato sia adibito ad
abitazione principale entro un anno dall'acquisto e che
l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente
o successivo al mutuo. La detrazione spetta su un importo
massimo di 3.615,20 euro (7 milioni di
lire). In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di
più contratti di mutuo, il limite
è riferito all'importo complessivo degli interessi, oneri
accessori e quote di rivalutazione.
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Se
l'immobile acquistato è oggetto di ristrutturazione
edilizia, la detrazione spetta dalla
data in cui l'immobile è adibito ad
abitazione principale, che deve comunque
avvenire entro due anni dall'acquisto. Se è
stato acquistato un immobile locato, la
detrazione spetta a condizione che entro tre
mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi
al locatario l'intimazione di sfratto per
finita locazione
e che entro l'anno dal rilascio l'immobile
sia adibito ad abitazione principale.
Il
limite dei 77.468, 53€ continua a
valere sia per ciascun committente dei
lavori che per ciascun immobile, per esempio
se i lavori su un appartamento sono pagati a
metà da uno dei coniugi comproprietari o
dal proprietario e dall’inquilino, il
limite sale al doppio. Inoltre se un solo
proprietario fa lavori su 2 immobili
contemporaneamente (la prima casa ed una
villetta al mare per esempio) per ciascuna
unità può godere il 36% di detrazione, su
un massimo di 77.468
Euro di spesa.
Per
immobili ristrutturati dal 2002 è prevista
una nuova detrazione per chi compra
abitazioni facenti parte di edifici
interamente ristrutturati da imprese o
cooperative edili. In questo caso è pari al
36% calcolato sul 25% del prezzo di acquisto
riportato sul rogito o su un compromesso registrato.
Resta fermo il tetto max di spese di 77.468
Euro.
I
lavori per l’edificio totalmente
ristrutturato devono essere iniziati dal
primo gennaio 1998 e terminare
entro la fine del 2002.
Come
si calcola lo sconto
La
detrazione IRPEF del 36% può essere
applicata alle spese effettivamente
sostenute e documentate per i lavori di
ristrutturazione (dall’acquisto di beni
dalla progettazione delle perizie alle
imposte). Le spese si intendono sostenute
quando viene eseguito il pagamento
indipendentemente dalla circostanza che i
lavori siano completati in un periodo d’imposta
diverso
o sia emessa la fattura per le spese.
l
metodo da utilizzare è estremamente
semplice, poiché il contribuente che ha
effettuato l’intervento applica la
percentuale del 36% alla spesa sostenuta con
il limite massimo di 77.468,53 Euro (150 mln).
L’importo così ottenuto rappresenta la
detrazioni d’imposta da utilizzare in sede
di dichiarazione dei redditi che però, a
partire dalle spese sostenute nel 2002
va rateizzata in quote costanti per 10
anni. |
VEDI
----> Detrazione
del 36% per interventi di ristrutturazione
edilizia |
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ESTINZIONE
ANTICIPATA DEL MUTUO
E' facoltà
del mutuatario estinguere anticipatamente il mutuo, sia
totalmente che parzialmente ed
è altresì facoltà del mutuante chiedere un'indennità a
fronte dell'estinzione anticipata.
E' successo
che indennità d'estinzione troppo elevate hanno di fatto
impedito a mutuatari di esercitare il diritto ad estinguere
anticipatamente il mutuo. Per questo è bene sapere
anticipatamente quale sarà l'ammontare dell'indennità per
estinzione anticipata. In linea di principio
è più oneroso estinguere mutui a tasso fisso di quelli a
tasso variabile.
NOTA:
Indennità di estinzione maggiori del 5% dell’importo da
estinguere sarebbero "fuori mercato".
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